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REGIO DECRETO 24 agosto 1942, n. 1098

Modificazioni allo statuto della Regia università di Roma. (042U1098)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/10/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  18-10-1942 al: 9-2-2011
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Roma, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2319, e modificato can i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, n. 2819, 20 settembre 1928-VI, n. 3018, 31 ottobre 1929-VIII, n. 2483, 30 ottobre 1930-IX, n. 1828, 1° ottobre 1931-IX, n. 1329, 22 ottobre 1931-IX, n. 1754, 22 ottobre 1932-X, n. 2090, 26 ottobre 1933-XI, n. 2391, 27 dicembre 1934-XIII, n. 2419, 1° ottobre 1936-XIV, n. 2498, 27 ottobre 1937-XV, n. 2619, 20 aprile 1939-XVII, n. 1350, 26 Ottobre 1939-XVII, n. 1734, 26 ottobre 1940-XVIII, n. 2069, 4 maggio 1942-XX, n. 565, 24 luglio 1942-XX, n. 949 ;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592 ;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071 ;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940-XVIII, n. 992, 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526, 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173, e 24 ottobre 1941-XIX, numero 1375;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Roma, approvato e modificato con i Regi decreti sopra indicati, è così ulteriormente modificato:

L'art. 118 è sostituito dal seguente:

« Fanno parte della Facoltà d'ingegneria mineraria i seguenti istituti:

1) istituto di miniere, nel quale si svolgono i seguenti insegnamenti:

giacimenti minerari;

arte mineraria ;

geofisica mineraria ;

2) istituto di chimica applicata e di metallurgia, nel quale si svolgono i seguenti insegnamenti:

chimica applicata;

metallurgia e metallografia;

chimica analitica;

tecnologie chimiche speciali.

La Facoltà si avvale anche degli istituti di mineralogia e di geologia della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali rispettivamente per gli insegnamenti di petrografia, geologia e paleontologia ».

L'art. 120 è sostituito dal seguente:

« Gl'insegnamenti fondamentali della Facoltà d'ingegneria mineraria sono:

1) scienza delle costruzioni ;

2) meccanica applicata alle macchine ;

3) fisica tecnica ;

4) topografia con elementi di geodesia ;

5) architettura tecnica ;

6) idraulica ;

7) elettrotecnica;

8) macchine;

9) materie giuridiche ed economiche;

10) petrografia;

11) geologia;

12) paleontologia ;

13) arte mineraria ;

14) giacimenti minerari ;

15) metallurgia e metallografia ;

16) chimica applicata.

Sono insegnamenti complementari :

1) chimica analitica ;

2) geofisica mineraria;

3) tecnologie chimiche speciali ;

4) chimica fisica.

Per le materie fondamentali di cui ai numeri da 1 a 9 del precedente elenco, la Facoltà si avvale degli insegnamenti e degli istituti corrispondenti della Facoltà di ingegneria.

Lo studente inoltre può valersi dei seguenti insegnamenti complementari della Facoltà d'ingegneria :

1) chimica industriale;

2) costruzioni stradali e ferroviarie;

3) tecnica ed economia dei trasporti;

4) costruzioni in legno, ferro e cemento armato ;

5) costruzioni idrauliche;

6) costruzioni di macchine;

7) geologia applicata;

8) igiene applicata all'ingegneria ;

9) impianti industriali meccanici ;

10) impianti industriali elettrici ».

L'art. 123 è sostituito dal seguente :

« L'esame di laurea comprende : una relazione sul tirocinio fatto e la discussione di una tesi comprendente anche un progetto riferentesi ad un'opera d'ingegneria mineraria.

Il candidato deve inoltre presentare i disegni e gli studi sviluppati durante il triennio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Registrato atta Corte dei conti, addì 29 settembre 1942-XX

Atti del Governo, registro 449, foglio 86. - MANCINI