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REGIO DECRETO 24 luglio 1942, n. 923

Modificazioni allo statuto del Regio politecnico di Torino. (042U0923)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  11-9-1942 al: 9-2-2011
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto del Regio politecnico di Torino approvato con R. decreto 5 maggio 1939-XVII, n. 1164, e modificato con decreto 5 ottobre 1939-XVII, numero 1718;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933 anno XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX numero 1247;

Vedute le proposte relative allo statuto del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto del Regio politecnico di Torino, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 2. - È sostituito dal seguente:

«La Facoltà di ingegneria comprende:

a) il biennio di studi propedeutici risultante di quattro quadrimestri, nel quale si svolgono gli insegnamenti fondamentali prescritti per il passaggio agli studi di applicazione.

Detto biennio è comune a tutti gli allievi ingegneri;

b) il triennio per gli studi di ingegneria, costituito di sei quadrimestri e suddiviso in tre sezioni, rispettivamente dedicate alle lauree nella ingegneria civile, industriale e mineraria;

c) la Scuola di ingegneria aeronautica, costituita di un anno di studi specializzati col carattere di Scuola diretta a fini speciali, indirizzata alla laurea in ingegneria aeronautica.

Essa è suddivisa in due sezioni, rispettivamente, per «costruzione di aeromobili» e per «costruzione di motori».

Gli articoli da 34 a 39 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 34. - La Scuola di ingegneria aeronautica ha la durata di un anno.

Gli insegnamenti sono i seguenti:



a) comuni alle due sezioni: quadrimestre
Aerodinamica I parte . . . . . . . 1
Aeronautica generale I parte . . . 1
Motori per aeromobili . . . . . . 2
Tecnologie aeronautiche
(metallurgie speciali) . . . . . 1
Costruzioni aeronautiche I parte . 1
Attrezzature e strumenti di bordo. 1

b) per la sezione costruzione di
aeromobili:
Aerodinamica II parte . . . . . . 2
Aeronautica generale II parte . . 1
Costruzioni aeronautiche II parte. 2
Tecnologie aeronautiche
(lavorazione degli aeromobili). . 1
Aerologia . . . . . . . . . . . . 1
Collaudo e manovra degli
aeromobili . . . . . . . . . . . 1
Balistica del tiro e del lancio
per aerei . . . . . . . . . . . . 1

c) per la sezione costruzione di
motori:
Costruzione e progetto di motori . 2
Tecnologie aeronautiche
(lavorazione dei motori) . . . . 2
Complementi di dinamica e di
termodinamica . . . . . . . . . . 1
Impianti di prove sui motori . . . 1
Meccanica delle eliche e del loro
accoppiamento al motore . . . . . 1


Art. 35. - Nella Scuola potranno inoltre essere impartiti i seguenti gruppi di conferenze e di insegnamenti monografici:

Armamento ed impiego militare degli aeromobili.

Esercizio delle aviolinee.

Diritto aeronautico.

Radiotecnica.

Art. 36. - Alla Scuola di ingegneria aeronautica possono essere ammessi:

1. I laureati in una Facoltà di ingegneria del Regno.

2. Gli Ufficiali del genio aeronautico, secondo quanto è disposto dall'art. 146 del Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

3. Gli stranieri, provvisti di titoli conseguiti presso Scuole estere, ritenuti sufficienti dal Consiglio di Facoltà.

Art. 37. - Sono obbligatorie per gli inscritti le prove di profitto delle singole materie di insegnamento, elencate nell'art. 34, rispettivamente per ciascuna sezione, alla quale l'allievo appartiene. Alcune di tali prove potranno essere riunite in esame unico, se relativo ad insegnamenti affini. Inoltre gli inscritti dovranno superare, o aver superato nel precedente curriculo di studi, due dei quattro insegnamenti monografici di cui all'art. 35.

Per ciascuna Sezione, è prescritto un esame scritto di gruppo.

Art. 38. - Al termine del corso, l'allievo già precedentemente laureato in una Facoltà di ingegneria del Regno, che abbia superato tutti gli esami prescritti nell'articolo precedente, ed abbia curato lo svolgimento completo di un progetto di aeromobile per la Sezione costruzione di aeromobili o dell'apparato motore per la Sezione costruzione di motori, nei quali progetti consisterà la tesi di laurea, può essere ammesso all'esame generale per il conseguimento della laurea in ingegneria aeronautica, che si svolge secondo il disposto dell'art. 28. La distinzione fra le due Sezioni sul diploma di laurea sarà limitata ad un sottotitolo. Agli allevi non precedentemente laureati in una Facoltà di ingegneria del Regno considerati nel comma 2° e nel comma 3° dell'art. 36 sarà rilasciato al termine un certificato degli esami superati.

Art. 39. - «Gli iscritti devono pagare la tassa d'immatricolazione, la tassa d'iscrizione e la sopratassa speciale annua d'iscrizione; le sopratasse per esami di profitto e di laurea; il contributo speciale per opere sportive e assistenziali, nonché la tassa di laurea, così come precisati da disposizioni di legge per gli studenti iscritti a corsi della Facoltà di ingegneria».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1942-XX
Atti del Governo, registro n. 448, foglio 22. - MANCINI