stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 11 luglio 1942, n. 922

Modificazioni allo statuto della Regia università di Palermo. (042U0922)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  11-9-1942 al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E D1 ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Palermo, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2412, e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, n. 2240, 31 ottobre 1929-VIII, n. 2477, 30 ottobre 1930, n. 1844, 1° ottobre 1931-IX, n. 1379, 20 settembre 1932-X, n. 1806, 26 ottobre 1933-XI, n. 1991, 6 dicembre 1934-XIII, n. 2430, 1° ottobre 1936-XIV, n. 2449, 23 giugno 1939-XVII, n. 1167, 27 aprile 1942-XX, n. 485;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940-XVIII, n. 992, 2 ottobre 1940-XVIII, 1526, 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173, e 24 ottobre 1941-XIX, n. 1375;

Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX, n. 1247;

Veduta la legge 24 marzo 1942-XX, n. 354;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Palermo, approvato e modificato con i Regi decreti sopra indicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 53. - È sostituito dal seguente: «Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie.

L'esame del corso biennale di chimica farmaceutica viene dato anno per anno e cioè alla fine del primo corso e alla fine del secondo corso».

Art. 56 - È sostituito dal seguente: «Per i laureati e per gli studenti iscritti in altra Facoltà, la Facoltà si riserva di esaminare caso per caso le domande onde concedere un'eventuale abbreviazione di carriera».

Dopo l'art. 69 sono aggiunte le norme relative alla Facoltà di agraria.

«SEZIONE VIII ..... Facoltà di agraria.

Art. 70.

La facoltà di agraria conferisce la laurea in scienze agrarie.

Art. 71.

La durata del corso degli studi è di quattro anni, divisi in due bienni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica, il diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari, integrato dall'esame di cultura generale, prescritto dall'art. 143 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria.

Primo biennio.

Gli insegnamenti del primo biennio, tutti fondamentali, sono i seguenti:

1) botanica generale;

2) botanica sistematica;

3) zoologia generale;

4) entomologia agraria;

5) anatomia e fisiologia degli animali domestici;

6) zoognostica;

7) mineralogia e geologia;

8) chimica generale e inorganica con applicazioni di analitica;

9) chimica organica;

10) matematica;

11) fisica;

12) principi di economia generale corporativa e di statistica.

Art. 72.

Per ottenere l'ammissione al secondo biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali elencati nel precedente articolo.

Art. 73.

Secondo biennio.

Gli insegnamenti del secondo biennio sono i seguenti:

Fondamentali:

l) patologia vegetale;

2) chimica agraria (biennale);

3) agronomia generale e coltivazioni arbacee (biennale);

4) coltivazioni arboree;

5) zootecnica generale;

6) zootecnica speciale;

7) economia e politica agraria (biennale);

8) estimo rurale e contabilità;

9) microbiologia agraria e tecnica;

10) topografia e costruzioni rurali, con applicazioni di disegno;

11) meccanica agraria, con applicazioni di disegno;

12) idraulica agraria, con applicazioni di disegno;

13) industrie agrarie, enologia, caseificio, oleificio.

Complementari:

1) viticoltura (semestrale);

2) olivicoltura (semestrale);

3) bachicoltura e apicoltura (semestrale);

4) diritto agrario;

5) tecnica della bonifica (costruzioni ed idraulica);

6) agricoltura tropicale e sub tropicale;

7) tecnica commerciale dei prodotti agricoli.

Art. 74.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del secondo anno ed in tre almeno da lui scelti fra i complementari se a corso annuale, in quattro almeno se due di essi sono a corso semestrale.

Art. 75.

Tutti gli insegnamenti impartiti nella Facoltà comprendono esercizi pratici e possono essere integrati da visite ad opifici, fabbriche industriali e da esercitazioni in campagna.

Art. 76.

Gli esami di profitto sono orali, ma possono essere integrati da prove pratiche per le discipline sperimentali e per le materie che sono accompagnate da applicazioni di disegno.

Il voto è complessivo.

Il profitto per il disegno può rilevarsi dalle prove grafiche eseguite dallo studente durante l'anno.

Art. 77.

Agli effetti dell'iscrizione sono da considerarsi materie propedeutiche:

a) la botanica generale rispetto alla patologia vegetale;

b) la chimica generale rispetto alla chimica organica.

Art. 78.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta sopra un tema scelto dal candidato su di un argomento agrario o avente stretta attinenza con le discipline impartite nella Facoltà;

b) nella discussione di almeno due fra tre argomenti scelti dal candidato su tre insegnamenti diversi da quello di dissertazione scritta.

Prima di iniziare la tesi lo studente deve notificare alla Facoltà l'argomento che intende trattare. La Facoltà deciderà sull'accoglimento o meno.

La dissertazione deve essere accettata dalla Commissione esaminatrice.

Art. 79.

La dissertazione scritta e gli argomenti delle tesine debbono essere depositati in segreteria non più tardi di un mese prima dell'inizio della seduta di esami di laurea.

Art. 80.

I laureati presso altre Facoltà, i quali siano forniti di uno dei titoli di studio medi prescritti per l'iscrizione alla laurea in scienze agrarie possono per decreto del rettore, udito il Consiglio della facoltà, che terrà presenti le disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 10 del R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269, essere ammessi in base agli studi compiuti, ad un anno di corso successivo al primo».

In conseguenza dell'aggiunzione dei predetti articoli è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1942-XX
Atti del Governo, registro n. 448, foglio 40. - MANCINI