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LEGGE 27 marzo 1941, n. 1695

Modificazioni alla legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517, con la quale è stato abrogato e sostituito il R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, concernente provvidenze a favore della sericoltura per il quinquennio 1937-XV-1942-XX. (041U1695)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-8-1942 al: 15-12-2009
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La quota di integrazione di prezzo fissata con la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517, per i prodotti serici venduti all'estero, da liquidarsi dall'Ente Nazionale Serico, sarà corrisposta anche nel caso in cui le vendite saranno effettuate oltre il termine del 31 luglio 1942-XX, previsto dall'art. 7 della legge suddetta.
Conseguentemente, sono abrogati i termini stabiliti dalla lettera c) del citato art. 7 della suddetta legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - AMICUCCI - TASSINARI - DI REVEL - GATTI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI