stai visualizzando l'atto

LEGGE 21 giugno 1942, n. 830

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 192, recante provvedimenti tributari in materia di fusione, concentrazione e trasformazione di società. (042U0830)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  3-8-1942 al: 19-4-1943
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 192, recante provvedimenti tributari in materia di fusione, concentrazione e trasformazione di società, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1, il primo comma, è sostituito col seguente:

«Gli atti di fusione delle società di qualunque tipo aventi per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale e delle società per azioni aventi per oggetto un'attività diversa, semprechè le une e le altre risultino regolarmente costituite prima della data di entrata in vigore del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, come pure gli atti di fusione delle società che si siano regolarizzate ai sensi e nel termine di cui al successivo art. 2, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 20».

Allo stesso art. 1, quarto comma, le parole:

«entro il 30 giugno 1942-XX», sono sostituite con le parole: «entro il 31 dicembre 1942-XXI».

Allo stesso art. 1, ultimo comma, le parole:

«Nel caso di fusione di società commerciali regolarmente costituite alla data di entrata in vigore del Regio decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, non si fa luogo ad alcuna tassazione», sono sostituite con le parole: «Nel caso di fusioni effettuate ai sensi del presente articolo non si fa luogo nei confronti, così delle società, come dei soci, ad alcuna tassazione».

Dopo l'art. 1 è inserito il seguente:
Art. 2.

«Le riserve costituite con riduzioni del capitale sociale in occasione delle fusioni di cui al primo comma dell'art. 1, potranno essere passate nuovamente a capitale in franchigia da ogni imposta.

Per i conferimenti in natura, effettuati non oltre il 30 giugno 1945, ai sensi del secondo comma dell'art. 1, non è necessaria la stima di cui all'art. 2343 del Codice civile».

L'art. 2 diventa art. 3.

All'art. 3, che diventa 4, comma primo, le parole: «entro il 30 giugno 1945-XXIII», sono sostituite con le altre: «entro il 31 dicembre 1942-XXI».

L'art. 4 diventa art. 5 e all'ultimo comma dell'articolo stesso le parole «a decorrere dal 1° luglio 1942-XX», sono sostituite con le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1943-XXI».

All'art. 5, che diventa 6, comma primo, le parole: «non superiore a L. 500.000» sono sostituite con le seguenti: «inferiore a L. 500.000», e nel secondo comma, le parole: «superiore a L. 500.000», sono sostituite con le parole: «non inferiore a L. 500.000».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Venezia, addì 21 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI