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LEGGE 28 maggio 1942, n. 664

Estensione agli acquedotti e fognature della Lucania dei compiti assegnati all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese. (042U0664)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/07/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-7-1942 al: 4-6-1999
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Art. 1



L'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese è autorizzato ad estendere i compiti ad esso affidati dalle leggi e dai regolamenti vigenti per l'Acquedotto pugliese e per le fognature negli abitati da questo serviti, agli acquedotti e alle fognature degli abitati della Lucania.

Tutte le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti l'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese sono estese alla gestione dei servizi e lavori di acquedotto e fognatura che l'Ente assumerà in Lucania.