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REGIO DECRETO 27 aprile 1942, n. 485

Modificazioni allo statuto della Regia università di Palermo. (042U0485)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 6-6-1942
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Palermo, approvato con
il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2412 e  modificato  con  i  Regi
decreti 13 ottobre 1927-V n. 2240, 31 ottobre 1929-VIII, n. 2477,  30
ottobre 1930-IX, n. 1844, 1° ottobre 1931-IX,  n.  1379,  20  ottobre
1932-X, n. 1806, 26 ottobre 1933-XI, n. 1991, 6  dicembre  1934-XIII,
n. 2430, 1° ottobre 1936-XIV, n. 2449, 23 giugno 1939-XVII, n. 1167; 
 
  Veduto il testo unico delle  leggi  sull'istruzione  universitaria,
approvato con il R. decreto 31 agosto 1933 anno XI, n. 1592; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071; 
 
  Veduti i Regi decreti 28  novembre  1935-XIV,  n.  2044,  7  maggio
1936-XIV,  n.  882,  30  settembre  1938-XVI,  n.  1652,  5   ottobre
1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940 anno  XVIII,  n.  992,  2  ottobre
1940-XVIII, n. 1526, 10  ottobre  1941-XIX,  n.  1173  e  24  ottobre
1941-XIX, n. 1375; 
 
  Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX, n. 1247; 
 
  Vedute  le  proposte   relative   allo   statuto   dell'Universita'
anzidetta; 
 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo  statuto  della  Regia  universita'  di  Palermo,  approvato   e
modificato con i Regi decreti sopraindicati, e'  cosi'  ulteriormente
modificato: 
 
  Art. 11. - Agli insegnamenti complementari del corso di  laurea  in
giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: 
 
  «papirologia giuridica», «diritto bizantino», «esegesi delle  fonti
del diritto italiano», «diritti dell'Oriente mediterraneo»,  «diritto
minerario». 
 
  Art. 19. - Agli insegnamenti complementari del corso di  laurea  in
economia e  commercio  sono  aggiunti  i  seguenti:  «lingua  araba»,
«economia e tecnica dell'armamento e della navigazione». 
 
  L'art. 20 e' sostituito dal seguente: 
 
  «La prova scritta e quella orale degli esami di lingua hanno valore
integrativo per il giudizio. 
 
  Oltre le precedenze proprie dei corsi biennali e triennali  di  cui
all'articolo precedente devono osservarsi le seguenti: 
 
  1) l'insegnamento di istituzioni di diritto privato e'  considerato
come propedeutico per gli insegnamenti  di  diritto  commerciale,  di
diritto internazionale, di' diritto processuale civile; 
 
  2) l'insegnamento di istituzioni i diritto pubblico e'  considerato
come propedeutico per  gli  insegnamenti  di  diritto  corporativo  e
diritto  del  lavoro,   di   diritto   internazionale,   di   diritto
amministrativo; 
 
  3)  l'insegnamento  di  matematica  generale  e'  considerato  come
propedeutico per l'insegnamento di matematica finanziaria I anno; 
 
  4) l'insegnamento di economia politica corporativa  e'  considerato
come propedeutico per gli insegnamenti di scienza,  delle  finanze  e
diritto finanziario, di economia  e  politica  agraria,  di  politica
economica e finanziaria e di economia dei trasporti; 
 
  5)  l'insegnamento  della  ragioneria   generale   (1°   anno)   e'
considerato  propedeutico  per  tutti  gli  insegnamenti  di  tecnica
aziendale; 
 
  6) non puo' sostenersi l'esame di profitto  di  alcun  insegnamento
senza  aver  superato  l'esame  dell'insegnamento  considerato   come
propedeutico in rapporto ad esso». 
 
  L'art. 39 e' sostituito dal seguente: 
 
  «La durata del corso degli studi per la laurea  in  chimica  e'  di
cinque anni divisi in un  biennio  di  studi  propedeutici  e  in  un
triennio di studi di applicazione. 
 
  E' titolo di ammissione il  diploma  di  maturita'  classica  o  di
maturita' scientifica. 
 
  Biennio di studi propedeutici. 
 
  Sono insegnamenti fondamentali: 
 
  1. Istituzioni di matematiche (biennale). 
 
  2. Chimica generale ed inorganica (biennale). 
 
  3. Chimica organica (biennale). 
 
  4. Chimica analitica. 
 
  5. Fisica sperimentale (biennale). 
 
  6. Mineralogia  con  esercitazioni  pratiche  (corso  speciale  per
chimici). 
 
  7. Esercitazioni di matematiche (biennale). 
 
  8. Esercitazioni di preparazioni chimiche. 
 
  9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine. 
 
  10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa. 
 
  11. Esercitazioni di fisica  sperimentale.  Triennio  di  studi  di
applicazione. 
 
  Il  triennio  ha   due   diversi   indirizzi:   organico-biologico;
inorganico-chimico-fisico. 
 
  Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi: 
 
  1. Chimica fisica (biennale). 
 
  2. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa. 
 
  3. Esercitazioni di chimica-fisica (biennale). 
 
  4. Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica. 
 
  5. Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica
applicata (a scelta dello studente). 
 
  Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico: 
 
  1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale). 
 
  2. Geometria analitica con elementi di proiettiva. 
 
  3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica. 
 
  (*) 4. Chimica organica industriale. 
 
  (*) 5. Chimica biologica. 
 
  (*) 6. Chimica farmaceutica. 
 
  7. Chimica bromatologica. 
 
  (*) 8. Farmacologia. 
 
  (*) 9. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale. 
 
  10. Chimica applicata (ai materiali da costruzione). 
 
  (*) 11. Chimica agraria. 
 
  12. Chimica di guerra. 
 
  (*) 13. Elettrochimica. 
 
  14. Storia della chimica. 
 
  15.  Fisiologia  generale  (corso  speciale  per   chimici).   Sono
insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico: 
 
  1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale). 
 
  2. Geometria analitica con elementi di proiettiva. 
 
  3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica: 
 
  (*) 4. Fisica superiore. 
 
  (*) 5.  Fisica  tecnica  (corso  speciale  per  chimici  e  chimici
industriali). 
 
  (*) 6. Elettrochimica. 
 
  7. Geochimica. 
 
  (*) 8. Chimica applicata (ai materiali da costruzione) 
 
  9. Chimica di guerra. 
 
  (*) 10. Spettroscopia. 
 
  (*) 11. Misure elettriche (corso speciale  per  chimici  e  chimici
industriali). 
 
  (*) 12. Chimica industriale. 
 
  13. Storia della chimica. 
 
  I  tre  insegnamenti  complementari  di  «analisi  matematica»,  di
«geometria analitica con elementi  di  proiettiva»  e  di  «meccanica
razionale con elementi di statica grafica» possono sostituire l'unico
insegnamento fondamentale di «istituzioni di matematiche» (biennale). 
 
  Per l'insegnamento di «analisi matematica» vale la norma  stabilita
per la laurea in scienze matematiche. Per  ottenere  l'iscrizione  al
triennio di applicazione lo studente deve  aver  seguito  i  corsi  e
superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per  il  biennio
di studi propedeutici. 
 
  Per essere ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente  deve  aver
seguito i corsi e  superato  gli  esami  in  tutti  gli  insegnamenti
fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e  almeno  in
sette da lui scelti tra i complementari del gruppo seguito. 
 
  I sette  insegnamenti  complementari,  che  per  ciascuno  dai  due
indirizzi del triennio di applicazione sono  segnati  con  asterisco,
s'intendono consigliati in via preferenziale. 
 
  Tuttavia,  ove  lo  studente  intenda  scegliere  per   l'indirizzo
prescelto uno o piu' insegnamenti complementari diversi dai predetti,
deve,  all'atto  dell'iscrizione  al  primo  anno  degli   studi   di
applicazione, chiederne convalida alla Facolta'. La scelta  fatta  in
tal modo e'  impegnativa,  e  non  puo'  subire  comunque  variazioni
durante il corso degli studi». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 27 aprile 1942-XX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                               BOTTAI 
 
  Visto, il Guardasigilli: GRANDI 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 maggio 1942-XX 
 
  Atti del Governo, registro 445, foglio 66. - MANCINI