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REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1942, n. 231

Disposizioni per regolare in tempo di guerra le chiamate di controllo di militari. (042U0231)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/1942.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 27 giugno 1942, n. 872 (in G.U. 13/08/1942, n. 190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  31-3-1942 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONI
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



In tempo di guerra, i militari in congedo illimitato e quelli comunque legittimamente assenti dal servizio alle armi, possono essere chiamati, per controllo, con provvedimento del Ministro della Forza armata a cui appartengono.