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REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1941, n. 1670

Disposizioni circa la competenza delle controversie in materia di requisizioni. (041U1670)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/1942.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 1942, n. 1819 (in G.U. 26/02/1943, n. 47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  28-3-1942 al: 25-2-1943
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Visto il R. decreto 21 giugno 1941-XIX, n. 688;
Visto il R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741;
Visto il R. decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452;
Visto il R. decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 891, convertito nella legge 24 febbraio 1939-XVII, n. 492;
Visto il R. decreto 19 luglio 1940-XVIII, n. 1265;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono attribuite alla competenza del Comitato giurisdizionale centrale, istituito con R. decreto 21 giugno 1941-XIX, n. 688, le controversie:
a) in materia di requisizione dei quadrupedi e veicoli per le Forze armate dello Stato, di cui al testo unico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e successive modificazioni;
b) in materia di precettazione e requisizione piante e legnami di abete rosso per l'approvvigionamento dell'industria nazionale specializzata, di cui al R. decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 891, convertito nella legge 24 febbraio 1939-XVII, n. 492;
c) in materia di requisizione, da parte dell'autorità civile, di mezzi di trasporto e di quadrupedi per esigenze di pubblico interesse, di cui al R. decreto 19 luglio 1940-XVIII, n. 1265.

Si osservano nelle predette controversie le forme e i termini prescritti dal R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741, e 21 giugno 1941-XIX, n. 688.