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REGIO DECRETO-LEGGE 5 marzo 1942, n. 192

Provvedimenti tributari in materia di fusione, concentrazione e trasformazione di società. (042U0192)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/1942.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 1942, n. 830 (in G.U. 03/08/1942, n. 181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-3-1942 al: 2-8-1942
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 320, che approva il testo della legge dell'imposta di registro e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità di urgenti misure intese a disciplinare anche ai fini tributari gli atti di fusione, di concentrazione e di trasformazione delle società commerciali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli atti di fusione delle società commerciali, regolarmente costituite anteriormente alla data d'entrata in vigore del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 20.

La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì alle concentrazioni di aziende sociali effettuate, anziché mediante fusione, mediante apporto di attività in società esistenti o da costituire, quando anche, in conseguenza di tali apporti, l'oggetto delle società apportanti venga limitato, per essersi l'esercizio del ramo di commercio che vi si riferisce, in tutto o in parte trasferito alle altre società.

L'imposta fissa di registro è applicabile anche ai contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni o concentrazioni ed in occasione di queste.

Le disposizioni che precedono si applicano alle fusioni ed alle concentrazioni regolarmente deliberate entro il 30 giugno 1942-XX, sempre che la società incorporante o risultante dalla fusione ovvero quella alla quale è effettuato l'apporto sia costituita nella forma di società per azioni. Le disposizioni medesime non si estendono alle imposte accertate, sebbene ancora non pagate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, né sono ammessi rimborsi per imposte ordinarie relative a fusioni e concentrazioni già avvenute.

Nel caso di fusioni di società commerciali regolarmente costituite alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-X1X, n. 1148, non si fa luogo ad alcuna, tassazione per imposta, di ricchezza mobile, per imposta su maggiori utili relativi allo stato di guerra, per imposta cedolare sui frutti dei titoli azionari, per imposta straordinaria progressiva sui dividendi, sempre quando le fusioni siano deliberate nel termine ed alle condizioni di cui al comma precedente, fermo l'obbligo del pagamento delle imposte già definitivamente accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto.