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LEGGE 16 dicembre 1941, n. 1614

Sospensione, per la durata della guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, dell'applicazione delle norme relative alle « vacanze necessarie » riguardanti gli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina. (041U1614)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-3-1942 al: 14-12-1946
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato o la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per tutta la durata dell'attuale guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra è sospesa l'applicazione del 1° comma dell'art. 31 del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493.

Per il periodo di tempo previsto dal precedente comma non si farà luogo, in conseguenza, alla sostituzione annuale delle tabelle da 9 a 15, annesse al citato testo unico, prevista dall'art. 5 del R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, convertito nella legge 29 maggio 1937-XV, n. 1040, e modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 28 ottobre 1938-XVI, n. 1886, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL - HOST VENTURI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI