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LEGGE 16 dicembre 1941, n. 1614

Sospensione, per la durata della guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, dell'applicazione delle norme relative alle « vacanze necessarie » riguardanti gli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina. (041U1614)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 16-12-2009
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                             Art. 1                                                                                                                                                                                                       

      ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
     CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))