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REGIO DECRETO 21 giugno 1941, n. 1598

Estensione al comune di Treviglio delle disposizioni contenute nella legge 19 luglio 1896, n. 303, per il servizio della fognatura cittadina. (041U1598)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  26-2-1942 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduta la domanda, in data 6 maggio 1935, del podestà di Treviglio, diretta ad ottenere l'estensione a favore di quel Comune delle disposizioni di cui alle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, concernenti le opere di fognatura della città di Torino nonché l'approvazione del regolamento speciale per l'applicazione delle disposizioni predette nel detto Comune;
Esaminati gli atti;
Veduta la deliberazione 4 maggio 1935, con la quale il podestà di Treviglio stabiliva di invocare a favore del detto Comune l'estensione delle su citate leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, e di approvare il regolamento speciale per l'applicazione delle disposizioni predette nel Comune;
Visto il parere favorevole espresso sulla citata deliberazione podestarile dalla Giunta provinciale amministrativa, in data 24 ottobre 1935;
Visto il parere favorevole espresso sul citato regolamento speciale dal Consiglio provinciale sanitario, in data 8 ottobre 1935;
Veduta l'annotazione riportata in calce alla citata deliberazione podestarile, dalla quale risulta che essa, unitamente al regolamento speciale, è stata pubblicate a termine di legge e che contro di essa non sono state mosse opposizioni;
Veduto il parere n. 175 del 29 febbraio 1936, col quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici dichiarava meritevole di accoglimento la domanda del podestà di Treviglio nei limiti consentiti dal testo unico per la finanze locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931 n. 1175, e si pronunciava altresì favorevolmente sul regolamento speciale, a condizione che ad esso venissero apportate alcune modifiche;
Veduto il parere 4 luglio 1936, col quale il Consiglio superiore di sanità dichiarava meritevole di accoglimento la domanda del podestà di Treviglio e si pronunciava favorevolmente sul regolamento speciale, a condizione che ad esso venissero apportate, oltre quelle suggerite dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, altre modifiche;
Veduto il parere 28 aprile 1936, col quale il Consiglio di Stato dichiarava meritevole di accoglimento la domanda del podestà di Treviglio e si pronunciava favorevolmente sul regolamento speciale, a condizione che in esso venissero introdotte le modifiche suggerite dal Consiglio superiore di sanità e quelle contenute nella relazione ministeriale;
Veduta la deliberazione in data 3 febbraio 1940, debitamente pubblicata a termine di legge, con la quale il podestà di Treviglio approvava un nuovo schema di regolamento speciale elaborato in conformità delle modifiche suggerite dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal Consiglio superiore di sanità e dal Consiglio di Stato;
Veduti gli articoli 253 e 247 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono estese al comune di Treviglio le disposizioni dell'art. 8 della legge 12 luglio 1896, n. 303.