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REGIO DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1941, n. 1597

Concessione di una indennità di prolungato imbarco ad ufficiali e sottufficiali della Regia marina. (041U1597)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1942.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 maggio 1942, n. 814 (in G.U. 29/07/1942, n. 177).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-2-1942 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;
Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, d'intesa col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli ufficiali ed ai sottufficiali della Regia marina con almeno 10 anni di servizio, imbarcati su Regie navi in armamento, che per ragioni di specializzazione tecnica non possono essere avvicendati, e che alla data del 1° luglio 1941-XIX o successivamente abbiano compiuto, o compiano, un periodo ininterrotto di imbarco su Regie navi in armamento od in riserva che comprenda complessivamente tre anni su Regie navi nella posizione di armamento, di cui uno almeno di guerra, spetta, in aggiunta agli assegni di imbarco previsti del regolamento approvato con R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1156, un soprassoldo di prolungato imbarco, al lordo delle sole ritenute erariali, nella misura seguente:

Capitano di vascello e gradi corrispondenti . . . . . . L. 45

Capitano di fregata e gradi corrispondenti . . . . . . . » 40

Capitano di corvetta e gradi corrispondenti . . . . . . .» 35

Tenente di vascello e gradi corrispondenti . . . . . . . » 30

Ufficiali subalterni del G. N. (D.M.) e del C.R.E.M. . . » 25

Capi di 1ª, 2aª e 3ª classe . . . . . . . . . . . . . . . » 20

2° Capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10

Sergente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 8