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REGIO DECRETO-LEGGE 4 febbraio 1942, n. 11

Nuove norme sulle aziende industriali e commerciali esistenti nel Regno, appartenenti a persone di nazionalità nemica o nelle quali esse abbiano Interessi prevalenti. (042U0011)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1942.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 1942, n. 1100 (in G.U. 05/10/1942, n. 234).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-2-1942 al: 5-10-1942
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, numero 756, concernente la sottomissione a sindacato, a sequestro e a liquidazione di tutte le aziende industriali e commerciali esistenti nel Regno, esercitate da sudditi di Stati nemici o nelle quali essi abbiano interessi prevalenti;
Vista la legge di guerra, il cui testo è stato approvato con il R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129, sulla istituzione della Camera del Fasci e delle Corporazioni;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e dei Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per gli scambi e le valute; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le aziende industriali e commerciali esistenti nel Regno, che appartengono a persone di nazionalità nemica o nelle quali queste hanno interessi che, a giudizio insindacabile dei Ministri competenti, siano ritenuti in qualsiasi modo prevalenti, sono sottoposte a sindacato, sequestro o liquidazione.

Le aziende industriali e commerciali esistenti nel Regno, nelle quali persone di nazionalità nemica hanno interessi, benchè non prevalenti, possono essere sottoposte a sindacato.

I provvedimenti preveduti nei commi precedenti e quelli relativi alla nomina e all'eventuale sostituzione dei sindacatori, sequestratari e liquidatori sono adottati con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze, sentite, ove occorra, le competenti organizzazioni sindacali.