stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1942, n. 5

Costituzione di una gestione speciale degli accantonamenti dei fondi per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto d'impiego. (042U0005)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/1942.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 1942, n. 1251 (in G.U. 05/11/1942, n. 262).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  26-2-1942 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme di carattere finanziario per disciplinare la materia relativa agli investimenti dei fondi accantonati dai datori di lavoro per corrispondere ai propri impiegati l'indennittà loro dovuta in caso di risoluzione del rapporto d'impiego;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni e col Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Ai datori di lavoro, compresi gli Enti pubblici in quanto soggetti alle norme del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, o alle norme sui contratti collettivi di lavoro, è fatto obbligo di versare al Fondo di cui all'art. 3 del presente decreto gli accantonamenti necessari per corrispondere agli impiegati e, in caso di morte, agli aventi diritto l'indennità prevista, per la risoluzione del rapporto d'impiego, dall'art. 10, comma 4°, del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, dai contratti collettivi di lavoro e dalle norme equiparate.

Nulla è innovato alle norme vigenti per quanto riguarda l'indennità sostitutiva del preavviso.