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LEGGE 14 novembre 1941, n. 1324

Istituzione di un compenso speciale al personale del Corpo Reale delle miniere. (041U1324)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  31-12-1941 al: 10-8-1967
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Art. 1



Al personale tecnico del Corpo Reale delle miniere, ruoli del Servizio minerario e dell'Ufficio geologico ed a quello appartenente al ruolo degli assistenti (gruppo C) del medesimo Corpo Reale, che per ragioni del proprio servizio sia soggetto a rischi o gravi disagi, per visite in miniera, ispezioni minerarie o per lavori di campagna in località impervie o pericolose, è attribuito uno speciale compenso giornaliero, con le modalità di cui agli articoli seguenti.