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LEGGE 11 luglio 1941, n. 935

Proroga dell'efficacia delle disposizioni della legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 767, per l'assicurazione contro i rischi ordinari della flotta italiana passeggeri ed estensione della loro applicazione alle navi da carico della flotta mercantile italiana ed alle costruzioni navali. (041U0935)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/09/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-9-1941 al: 28-4-1942
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 767, concernente l'assicurazione contro i rischi ordinari delle unità costituenti la flotta italiana passeggeri, hanno effetto anche per tutto l'anno 1941 e sono applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX anche all'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi da carico della flotta mercantile italiana, nonché delle costruzioni navali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Ricci - Riccardi -
Di Revel - Host Venturi

Visto, il Guardasigilli: Grandi