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REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1941, n. 646

Provvedimenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, per il personale statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio presso Enti di diritto pubblico. (041U0646)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/1941.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 11 dicembre 1941, n. 1414 (in G.U. 02/01/1942, n.1).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  3-8-1941 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto l'articolo 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della situazione di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



In aggiunta alle competenze in vigore è concesso ai dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con l'ordinamento autonomo, di grado non superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico, od equiparato, oppure forniti di trattamento economico - per stipendio, supplemento di servizio attivo, o retribuzione, o competenze analoghe - non superiore a quello massimo previsto per il grado medesimo a titolo di stipendio e supplemento di servizio attivo, un assegno temporaneo di guerra, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nella misura:

del 20 per cento sulle prime L. 4800 lorde annue del trattamento economico per i titoli appresso indicati;

del 10 per cento sulla quota eccedente le L. 4800 fino alle L. 8400 lorde annue di detto trattamento.

Ai fini della determinazione dell'assegno temporaneo di cui al precedente comma si considerano le seguenti competenze:

stipendio e supplemento di servizio attivo;

indennità di carica per gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

paga e sovrapaga degli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali e dei cantonieri delle strade statali;

paga degli operai permanenti, determinata ai sensi del secondo comma del successivo art. 3;

retribuzione, o paga, o salario od altra analoga competenza, comunque denominata, del personale non di ruolo.