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LEGGE 29 maggio 1941, n. 616

Integrazione del prezzo dell'olio di oliva a favore del produttori. (041U0616)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-7-1941 al: 15-12-2009
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Art. 1



È assunto a carico del bilancio dello Stato il pagamento a favore dei produttori di olio di oliva, di una quota di integrazione del prezzo di conferimento del prodotto all'ammasso, in misura di L. 100 a quintale per l'olio di oliva commestibile e lampante di produzione nazionale, da destinarsi al consumo interno, conferito o da conferire all'ammasso nella campagna olearia 1940-41, entro i termini che verranno fissati per ciascuna provincia dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Sono esclusi dal beneficio i produttori di oli rettificati di olio commestibile ammessi all'esonero dall'ammasso o allo svincolo in favore di determinate categorie.

La quota di integrazione è ridotta a L. 80 al quintale per i quantitativi di olio che i produttori sono autorizzati dalle Sezioni della olivicoltura a distribuire direttamente ai dettaglianti; e a L. 60 al quintale per quelli che i produttori sono autorizzati a distribuire ai consumatori, con ritiro dei buoni tessera e con l'osservanza della disciplina di distribuzione stabilita dalle norme vigenti.

Sulle quote di integrazione di cui sopra sarà trattenuta una aliquota del 5% (cinque per cento) per il pagamento dell'imposta sulla entrata e per i servizi di accertamento e corresponsione delle quote stesse.

I produttori agricoli che entro il 31 gennaio 1941 hanno venduto le olive prodotte nella campagna 1940-41, hanno diritta di chiedere ai compratori delle olive stesse una integrazione del prezzo qualora il prezzo pagato non risulti ragguagliato al prezzo dell'olio corrisposto al frantoiano, compresa l'integrazione statale.