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LEGGE 3 aprile 1941, n. 499

Assicurazione obbligatoria contro i rischi di guerra delle navi di nazionalità italiana e delle navi in costruzione e disposizioni integrative del R. decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939. (041U0499)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-10-1940 al: 21-12-2008
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Art. 1



L'assicurazione contro i rischi di guerra, preveduti dal R. decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 725, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 4 e 5 del primo comma e al numero 3 del secondo comma dell'art. 2, copre i danni materiali che colpiscono le cose assicurate o la perdita di esse per ostilità, arresto, sequestro, cattura, confisca ed in generale per atti od operazioni di guerra da parte di Stati o di Governi amici o nemici di diritto o di fatto slavi o no dichiarazione di guerra come pure per moti e guerre civili. Sono inclusi i danni materiali sofferti dalle cose assicurate per effetto di mine fisse o vaganti o siluri o altri ordigni di guerra. Sono altresì compresi nella copertura i danni derivanti alle cose od alle persone assicurate da affondamento o da parziali distruzioni operati sulla nave o dalla totale o parziale distruzione dell'aeromobile per ordine dato dal comandante allo scopo di sfuggire alla cattura del nemico.