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REGIO DECRETO-LEGGE 18 aprile 1941, n. 408

Sospensione, durante l'attuale stato di guerra, dell'obbligo della licenza del Ministero dell'interno per la confezione di uniformi militari su ordinazione dell'autorità militare. (041U0408)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/05/1941.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 7 novembre 1941, n. 1323 (in G.U. 16/12/1941, n. 295).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 30-5-1941
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  approvato
con R. decreto 18 giugno 1931-X, n. 773; 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129; 
 
  Ritenuta la necessita' di provvedere per causa di guerra; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per
l'interno, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia; 
 
  Vista la delega rilasciata al  Sottosegretarie  di  Stato,  per  Il
Ministero di grazia e giustizia in data 23 febbraio 1941; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Durante  l'attuale  stato  di  guerra  e'  sospesa   l'applicazione
dell'art. 28, 2° comma, del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX,  n.  773,  per
quanto riguarda la fabbricazione di  uniformi  militari  e  di  altri
oggetti   destinati   all'equipaggiamento   delle    Forze    armate,
limitatamente  alle  ditte  che  attendono   a   tale   fabbricazione
esclusivamente su diretta ordinazione dell'autorita' militare ed alle
persone che lavorano per conto e sotto la responsabilita' delle ditte
medesime. 
 
  Le  generalita'  di  tali  persone  devono  essere  preventivamente
comunicate dalle ditte assuntrici all'autorita' Militare ed a  quella
di pubblica sicurezza. 
 
  I contravventori al disposto del precedente comma sono  puniti  con
l'ammenda sino a L. 1000. 
 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il   giorno   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e  sara'  presentato
alle Assemblee legislative per la conversione in legge. 
 
  Il  Ministro  proponente  e'  autorizzato  alla  presentazione  del
relativo disegno di legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dalla Zona di operazioni, addi' 18 aprile 1941-XIX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                  MUSSOLINI - PUTZOLU 
 
  Visto: 
 
  (ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76) 
 
  MUSSOLINI 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 maggio 1941-XIX 
 
  Atti del Governo, registro 433, foglio 115. - MANCINI