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REGIO DECRETO-LEGGE 18 aprile 1941, n. 408

Sospensione, durante l'attuale stato di guerra, dell'obbligo della licenza del Ministero dell'interno per la confezione di uniformi militari su ordinazione dell'autorità militare. (041U0408)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/05/1941.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 7 novembre 1941, n. 1323 (in G.U. 16/12/1941, n. 295).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-5-1941 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-X, n. 773;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità di provvedere per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;

Vista

la delega rilasciata al Sottosegretarie di Stato, per Il Ministero di grazia e giustizia in data 23 febbraio 1941; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Durante l'attuale stato di guerra è sospesa l'applicazione dell'art. 28, 2° comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, per quanto riguarda la fabbricazione di uniformi militari e di altri oggetti destinati all'equipaggiamento delle Forze armate, limitatamente alle ditte che attendono a tale fabbricazione esclusivamente su diretta ordinazione dell'autorità militare ed alle persone che lavorano per conto e sotto la responsabilità delle ditte medesime.

Le generalità di tali persone devono essere preventivamente comunicate dalle ditte assuntrici all'autorità Militare ed a quella di pubblica sicurezza.

I contravventori al disposto del precedente comma sono puniti con l'ammenda sino a L. 1000.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 18 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - PUTZOLU

Visto:

(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1941-XIX

Atti del Governo, registro 433, foglio 115. - MANCINI