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LEGGE 20 marzo 1941, n. 384

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra. (041U0384)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 26-5-1941
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n.
1728, contenente norme per la disciplina della  distribuzione  e  dei
consumi dei  prodotti  industriali  in  periodo  di  guerra,  con  le
seguenti modificazioni: 
 
  All'art. 1 e' sostituito il seguente: 
 
  «Ferme restando le attribuzioni e le funzioni del Sottosegretariato
di Stato per le fabbricazioni di guerra e degli  organi  ed  enti  da
esso dipendenti,  per  quanto  concerne  i  rifornimenti  alle  Forze
armate, e ferme restando altresi', le funzioni attualmente esercitate
dallo stesso Sottosegretariato in  materia  di  approvvigionamenti  e
distribuzione   di   prodotti   industriali,   il   Ministero   delle
corporazioni provvede a disciplinare la distribuzione  ed  i  consumi
dei prodotti industriali non alimentari, sia di produzione  nazionale
importati, ai fini di regolare ed assicurare i diversi fabbisogni dei
prodotti stessi in periodo di guerra. 
 
  «A tale scopo il Ministero delle corporazioni puo' adottare tutti i
provvedimenti necessari di censimento, di acquisto e di  requisizione
dei prodotti  industriali  su  menzionati  esistenti  nel  territorio
nazionale; il Ministero stesso poi  provvede,  per  gli  stabilimenti
industriali e le materie prime non soggette a vigilanza e  disciplina
del Sottosegretariato di Stato per  le  fabbricazioni  di  guerra,  a
regolare la ripartizione o  assegnazione  delle  materie  prime  agli
stabilimenti  industriali  e  a  disciplinare  la  distribuzione  dei
prodotti  finiti   secondo   le   diverse   esigenze,   adottando   i
provvedimenti opportuni per  controllare  l'attivita'  delle  aziende
industriali e commerciali. 
 
  «Il  Ministero  delle  corporazioni   emana   inoltre   norme   per
disciplinare  mediante  razionamento  i  consumi   da   parte   della
popolazione civile di  quei  prodotti  industriali  per  i  quali  si
ravvisi necessario provvedere alla distribuzione razionata. 
 
  «Restano ferme, per quanto riguarda gli ammassi, le attribuzioni  e
le funzioni del Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  e  di
quello delle finanze». 
 
  All'art. 2 e' sostituito il seguente: 
 
  «Il Ministero delle corporazioni adotta  i  provvedimenti  previsti
nell'articolo   precedente   di   accordo   o   su    proposta    del
Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni  di  guerra  o  delle
altre Amministrazioni interessate». 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 20 marzo 1941-XIX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                  MUSSOLINI - AMICUCCI - PUTZOLU - DI 
                                  REVEL - TASSINARI - HOST VENTURI - 
                                  GATTI 
 
  Visto, il Guardasigilli: GRANDI