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LEGGE 20 marzo 1941, n. 384

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra. (041U0384)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-5-1941 al: 15-12-2009
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1 è sostituito il seguente:

«Ferme restando le attribuzioni e le funzioni del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra e degli organi ed enti da esso dipendenti, per quanto concerne i rifornimenti alle Forze armate, e ferme restando altresì, le funzioni attualmente esercitate dallo stesso Sottosegretariato in materia di approvvigionamenti e distribuzione di prodotti industriali, il Ministero delle corporazioni provvede a disciplinare la distribuzione ed i consumi dei prodotti industriali non alimentari, sia di produzione nazionale importati, ai fini di regolare ed assicurare i diversi fabbisogni dei prodotti stessi in periodo di guerra.

«A tale scopo il Ministero delle corporazioni può adottare tutti i provvedimenti necessari di censimento, di acquisto e di requisizione dei prodotti industriali su menzionati esistenti nel territorio nazionale; il Ministero stesso poi provvede, per gli stabilimenti industriali e le materie prime non soggette a vigilanza e disciplina del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, a regolare la ripartizione o assegnazione delle materie prime agli stabilimenti industriali e a disciplinare la distribuzione dei prodotti finiti secondo le diverse esigenze, adottando i provvedimenti opportuni per controllare l'attività delle aziende industriali e commerciali.

«Il Ministero delle corporazioni emana inoltre norme per disciplinare mediante razionamento i consumi da parte della popolazione civile di quei prodotti industriali per i quali si ravvisi necessario provvedere alla distribuzione razionata.

«Restano ferme, per quanto riguarda gli ammassi, le attribuzioni e le funzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello delle finanze».

All'art. 2 è sostituito il seguente:

«Il Ministero delle corporazioni adotta i provvedimenti previsti nell'articolo precedente di accordo o su proposta del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra o delle altre Amministrazioni interessate».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - AMICUCCI - PUTZOLU - DI
REVEL - TASSINARI - HOST VENTURI - GATTI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI