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DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO 15 gennaio 1941, n. 77

Modificazione dell'art. 2 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo 25 ottobre 1936, n. 2066, che stabilisce le materie sulle quali deve essere richiesto il parere della Corporazione della previdenza e del credito. (041U0077)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/1941
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Testo in vigore dal: 20-3-1941
                        IL DUCE DEL FASCISMO 
 
                          CAPO DEL GOVERNO 
 
  Visto l'art.  12  della  legge  5  febbraio  1934,  n.  163,  sulla
sostituzione e sulle funzioni delle Corporazioni; 
 
  Visto il proprio decreto in data  23  giugno  1934,  relativo  alla
costituzione della Corporazione della previdenza e del credito; 
 
  Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1936, n. 2066,  con  il
quale e' stato  soppresso  il  Comitato  tecnico  per  la  previdenza
sociale e le assicurazioni  private,  istituito  con  R.  decreto  13
novembre 1930, n. 1568, e sono state stabilite le materie sulle quali
deve essere richiesto il parere della Corporazione della previdenza e
del credito; 
 
  Ritenuta l'opportunita' di modificare l'art. 2 del  citato  decreto
in data 25 ottobre 1936; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'art. 2 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  in
data 25 ottobre  1936,  n.  2066,  concernente  la  soppressione  del
Comitato  tecnico  per  la  previdenza  sociale  e  le  assicurazioni
private, istituito con R.  decreto  13  novembre  1930,  n.  1568,  e
l'attribuzione  di  funzioni  colsultive  alla   Corporazione   della
previdenza e del credito, e' modificato come segue: 
 
  «Art. 2. - Il parere della  Corporazione  della  previdenza  e  del
credito deve essere richiesto: 
 
  a) sui disegni di legge e di regolamenti, concernenti la previdenza
sociale e le assicurazioni private; 
  b) sulla istituzione ed il  riconoscimento  giuridico  di  enti  di
previdenza  sociale  e  sulla  concessione  di   autorizzazioni   per
l'esercizio delle assicurazioni private; 
  c)  sulla   determinazione   delle   tariffe   delle   polizze   di
capitalizzazione; 
  d) sugli investimenti delle riserve e delle cauzioni, per quali sia
richiesta l'autorizzazione Ministeriale; 
  e)  sull'applicazione  delle  norme  concernenti  la  revoca  della
autorizzazione, la decadenza ed il divieto  di  operare,  nonche'  la
liquidazione  delle  imprese  ed  istituti  di  assicurazione  e   di
riassicurazione; 
  f) sugli statuti degli enti, le  condizioni  di  polizza,  le  basi
tecniche, i modelli dei bilanci  preventivi,  dei  rendiconti  e  dei
bilanci tecnici; 
  g) sugli argomenti e sulle materie che attengono ad istituti affini
per indole e per scopo a quelli sopraindicati, o  che  riguardano  la
diffusione e lo sviluppo della previdenza sociale». 
 
  Il presente decreto sara' inserto nella  Raccolta  ufficiale  delle
leggi e dei decreti del Regno. 
 
  Roma, addi' 15 gennaio 1941-XIX 
 
                               IL DUCE del Fascismo, Capo del Governo 
 
                              MUSSOLINI 
 
  Visto, il Guardasigilli: GRANDI