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DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO 15 gennaio 1941, n. 77

Modificazione dell'art. 2 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo 25 ottobre 1936, n. 2066, che stabilisce le materie sulle quali deve essere richiesto il parere della Corporazione della previdenza e del credito. (041U0077)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/1941
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Testo in vigore dal:  20-3-1941

Art. 1

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 12 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla sostituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1934, relativo alla costituzione della Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1936, n. 2066, con il quale è stato soppresso il Comitato tecnico per la previdenza sociale e le assicurazioni private, istituito con R. decreto 13 novembre 1930, n. 1568, e sono state stabilite le materie sulle quali deve essere richiesto il parere della Corporazione della previdenza e del credito;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'art. 2 del citato decreto in data 25 ottobre 1936;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 2 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 25 ottobre 1936, n. 2066, concernente la soppressione del Comitato tecnico per la previdenza sociale e le assicurazioni private, istituito con R. decreto 13 novembre 1930, n. 1568, e l'attribuzione di funzioni colsultive alla Corporazione della previdenza e del credito, è modificato come segue:

«Art. 2. - Il parere della Corporazione della previdenza e del credito deve essere richiesto:

a) sui disegni di legge e di regolamenti, concernenti la previdenza sociale e le assicurazioni private;
b) sulla istituzione ed il riconoscimento giuridico di enti di previdenza sociale e sulla concessione di autorizzazioni per l'esercizio delle assicurazioni private;
c) sulla determinazione delle tariffe delle polizze di capitalizzazione;
d) sugli investimenti delle riserve e delle cauzioni, per quali sia richiesta l'autorizzazione Ministeriale;
e) sull'applicazione delle norme concernenti la revoca della autorizzazione, la decadenza ed il divieto di operare, nonché la liquidazione delle imprese ed istituti di assicurazione e di riassicurazione;
f) sugli statuti degli enti, le condizioni di polizza, le basi tecniche, i modelli dei bilanci preventivi, dei rendiconti e dei bilanci tecnici;
g) sugli argomenti e sulle materie che attengono ad istituti affini per indole e per scopo a quelli sopraindicati, o che riguardano la diffusione e lo sviluppo della previdenza sociale».

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 15 gennaio 1941-XIX

IL DUCE del Fascismo, Capo del Governo

MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI