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REGIO DECRETO 6 maggio 1940, n. 1985

Conferimento alle Amministrazioni militari della facoltà di assumere impiegati civili a contratto tipo ed a tempo indeterminato nell'Africa Italiana. (040U1985)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-3-1941 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per provvedere al normale funzionamento dei servizi ed uffici tecnici nell'Africa Italiana dipendenti direttamente dalle Amministrazioni centrali della guerra, della marina e dell'aeronautica, quando queste non possano provvedervi con proprio personale di ruolo, è estesa alle Amministrazioni stesse la facoltà prevista per l'Amministrazione dell'Africa Italiana dall'art. 17 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV,n. 2374, convertito con modificazioni nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241, e successive modificazioni, di assumere impiegati civili a contratto tipo, in conformità alle norme contenute nell'art. 6 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, convertito nella legge 22 novembre 1928-VII, n. 3450, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1270, e nel decreto interministeriale 30 aprile 1929-VII, n. 129, e successive modificazioni.

Il numero degli impiegati civili, che ciascuna Amministrazione può assumere a contratto tipo, è stabilito distintamente per categorie con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le finanze, e può essere periodicamente riveduto negli stessi modi per le eventuali variazioni in aumento od in diminuzione in relazione alle effettive esigenze dei servizi.

La facoltà eccezionale prevista nell'art. 22 del citato decreto interministeriale 30 aprile 1929-VII, n. 129, è esercitata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per le finanze, ed è limitata nel modo appresso indicato:

1) al grado 9° per il personale da assumere nella categoria I della tabella approvata con decreto interministeriale 27 dicembre 1929-XVIII, n. 346; detto personale deve aver conseguito, inoltre, il prescritto titolo di studio da almeno cinque anni se l'assunzione avviene per il grado 10°, e da almeno otto anni se l'assunzione avviene per il grado 9°;

2) al grado 10° per il personale da assumere nella categoria II della tabella già citata; detto personale, inoltre, deve aver conseguito da almeno sette anni il prescritto titolo di studio, se l'assunzione avviene direttamente per tale grado;

3) al grado 12° quando trattasi di assumere personale nella categoria III della stessa tabella, che sia in possesso del prescritto titolo di studio e debba essere adibito esclusivamente a mansioni di carattere tecnico.