stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1941, n. 1

Disposizioni per la disciplina della produzione e della distribuzione del carbone vegetale in periodo di guerra. (041U0001)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/01/1941.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 aprile 1941, n. 469 (in G.U. 11/06/1941, n. 136).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-1-1941
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII,  n.  415,  sull'organizzazione
della Nazione in guerra; 
 
  Vista la legge 13 dicembre 1928-VII, n. 3141, art. 2,  che  assegna
alla Milizia  nazionale  forestale  il  compito  della  mobilitazione
forestale; 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129; 
 
  Ritenuta la necessita', per  causa  di  guerra,  di  unificare  nel
Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  la  disciplina  della
produzione e della distribuzione del carbone vegetale; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica,  del
Ministro per l'agricoltura e per le foreste e  del  Ministro  per  le
corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia  e  giustizia,
per le finanze e per le comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  per  assicurare
l'approvvigionamento del carbone vegetale  alle  Forze  armate,  alle
industrie e alla popolazione civile in periodo di guerra, provvede, a
mezzo del Comando centrale e dei  Comandi  periferici  della  Milizia
nazionale forestale, ad organizzare e controllare la produzione ed il
trasporto ai centri di consumo di detto combustibile. 
 
  I   prefetti   provvederanno   a   costituire,   quando    occorra,
l'organizzazione locale idonea a provvedere con  i  propri  mezzi  al
ritiro ed alla distribuzione del carbone vegetale assegnato.