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REGIO DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1941, n. 1

Disposizioni per la disciplina della produzione e della distribuzione del carbone vegetale in periodo di guerra. (041U0001)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/01/1941.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 aprile 1941, n. 469 (in G.U. 11/06/1941, n. 136).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  9-1-1941 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;
Vista la legge 13 dicembre 1928-VII, n. 3141, art. 2, che assegna alla Milizia nazionale forestale il compito della mobilitazione forestale;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità, per causa di guerra, di unificare nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste la disciplina della produzione e della distribuzione del carbone vegetale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste e del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per assicurare l'approvvigionamento del carbone vegetale alle Forze armate, alle industrie e alla popolazione civile in periodo di guerra, provvede, a mezzo del Comando centrale e dei Comandi periferici della Milizia nazionale forestale, ad organizzare e controllare la produzione ed il trasporto ai centri di consumo di detto combustibile.

I prefetti provvederanno a costituire, quando occorra, l'organizzazione locale idonea a provvedere con i propri mezzi al ritiro ed alla distribuzione del carbone vegetale assegnato.