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LEGGE 30 ottobre 1940, n. 1636

Disciplina delle scuole e delle istituzioni culturali straniere in Italia. (040U1636)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/12/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 7-12-1940
al: 14-12-1994
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  I cittadini  e  gli  Enti  stranieri,  che  intendono  istituire  o
gestire, nel territorio del  Regno,  scuole  di  qualunque  ordine  e
grado, ed organismi culturali di qualunque tipo (Accademie, corsi  di
lingue, istituti di cultura e d'arte, doposcuola, convitti,  collegi,
pensionati, corsi di conferenze e simili) devono essere muniti di una
speciale autorizzazione governativa.  Le  domande  di  autorizzazione
devono essere presentate al Prefetto della provincia che le trasmette
al Ministero degli affari esteri, il quale, sentito l'Ente  Nazionale
dell'Insegnamento Medio e Superiore (E.N.I.M.S.) di cui alla legge  5
gennaio 1939-XVII, n. 15, le  inoltra  al  Ministero  dell'educazione
nazionale che deliberera' sulla concessione dell'autorizzazione.