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LEGGE 30 ottobre 1940, n. 1636

Disciplina delle scuole e delle istituzioni culturali straniere in Italia. (040U1636)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/12/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-12-1940 al: 14-12-1994
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Art. 1



I cittadini e gli Enti stranieri, che intendono istituire o gestire, nel territorio del Regno, scuole di qualunque ordine e grado, ed organismi culturali di qualunque tipo (Accademie, corsi di lingue, istituti di cultura e d'arte, doposcuola, convitti, collegi, pensionati, corsi di conferenze e simili) devono essere muniti di una speciale autorizzazione governativa. Le domande di autorizzazione devono essere presentate al Prefetto della provincia che le trasmette al Ministero degli affari esteri, il quale, sentito l'Ente Nazionale dell'Insegnamento Medio e Superiore (E.N.I.M.S.) di cui alla legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15, le inoltra al Ministero dell'educazione nazionale che delibererà sulla concessione dell'autorizzazione.