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LEGGE 4 settembre 1940, n. 1547

Modificazione all'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-VI n. 100 sulla facoltà del Potere esecutivo di emanare norme giuridiche. (040U1547)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/12/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-12-1940 al: 15-12-2009
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Gran Consiglio del Fascismo ha espresso il suo parere;

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Possono essere emanate con decreto Reale, nei modi previsti dall'art. 1, comma primo, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme relative alle materie indicate nel n. 3 dello stesso articolo, anche quando si modifichino con esse disposizioni contenute in provvedimenti legislativi emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La facoltà di provvedere con decreto Reale ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, può essere esercitata per l'organizzazione ed il funzionamento delle Amministrazioni militari dello Stato e per l'ordinamento del personale civile ad esse addetto, ferma la necessità di provvedere con legge nelle materie relative all'ordinamento delle Forze armate, nonché al reclutamento, stato e avanzamento del personale militare di qualsiasi categoria appartenente alle stesse Forze armate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sali Rossore, addì 4 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - GRANDI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI