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REGIO DECRETO 25 agosto 1940, n. 1411

Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali. (040U1411)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/2005)
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Testo in vigore dal:  5-11-1940 al: 18-3-2005
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, recante disposizioni per l'attuazione del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi;
Visti gli articoli 1, 3 e 5 del R. decreto-legge anzidetto, in forza dei quali il richiamato R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, deve essere attuato separatamente per materia;
Visti i medesimi articoli 1, 3 e 5 in forza dei quali, mediante Regi decreti, devonsi riunire, in appositi testi, le disposizioni legislative da attuare in ciascuna materia;
Visti i richiamati articoli 1, 3 e 5, con i quali al Governo del Re sono delegati speciali poteri per la formazione degli anzidetti testi di disposizioni legislative;
Visto il R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, che reca il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali;
Visto il R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e il testo, con esso approvato, delle disposizioni regolamentari nella anzidetta materia dei brevetti per invenzioni industriali;
Tenuta presente la necessità di provvedere per l'emanazione del R. decreto recante il testo delle disposizioni legislative in materia di modelli di utilità e di modelli e disegni ornamentali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per l'Africa italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le comunicazioni e per gli scambi e le valute; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, si applica anche alla materia:

- dei modelli di utilità;

- dei modelli e disegni ornamentali.

Tuttavia le disposizioni del richiamato R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, spiegano effetto nella anzidetta materia in quanto tale decreto sia applicabile, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli che seguono.