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LEGGE 21 agosto 1940, n. 1393

Disciplina delle nuove costruzioni negli abitati minacciati da frane. (040U1393)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-11-1940 al: 21-12-2008
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al R. decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2105, convertito con modificazioni nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 710, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 6-bis. - Negli abitati da consolidare compresi nella tabella E allegata alla legge 31 marzo 1904, n. 140, nella tabella G allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255, e nella tabella D allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445, l'accertamento delle condizioni e della natura del terreno, sul quale possono essere eseguite nuove costruzioni e ricostruzioni è fatto caso per caso dall'ufficio del Genio civile o il certificato del Genio civile che attesta l'idoneità del terreno prescelto dovrà essere allegato agli atti di progetto da sottoporsi all'esame della Commissione edilizia locale, ovvero, in mancanza di questa, all'autorità comunale competente al rilascio dell'autorizzazione a costruire.

«Con le stesse norme è fatto l'accertamento della idoneità alla edificazione di aree site nelle zone, non dichiarate spostabili, di abitati parzialmente da trasferire in nuova sede, compresi nella tabella E allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445.

«Per l'inosservanza delle disposizioni suddette sono applicabili le sanzioni e norme contenute nei successivi articoli da 43 a 54.

«L'accertamento di cui sopra non è richiesto per le opere di difesa alle quali provvede l'Amministrazione della guerra per mezzo dei suoi organi, dandone comunicazione agli uffici del Genio civile interessati».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - SERENA - GRANDI

DI REVEL - TASSINARI - HOST VENTURI - RICCI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI