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REGIO DECRETO 26 maggio 1940, n. 1364

Regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche. (040U1364)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/1975)
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Testo in vigore dal:  24-10-1940 al: 20-6-1975
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;
Veduti il R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128, e il R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1520, riguardanti l'ordinamento delle scuole di ostetricia e la disciplina giuridica della professione di levatrice;
Visti gli articoli 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e 20 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, nonché il R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 648, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 75;
Udito il Consiglio superiore di sanità;
Sentito il parere della Corporazione delle professioni e delle arti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per l'educazione nazionale, per le corporazioni e per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - BOTTAI - RICCI - GRANDI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 426, foglio 12. - MANCINI