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LEGGE 6 agosto 1940, n. 1278

Istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori e disciplina della corresponsione degli assegni stessi al personale, non usufruente di un trattamento di famiglia, delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici. (040U1278)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-10-1940 al: 15-12-2009
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Art. 1



È istituita la Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori.

La Cassa ha lo scopo di provvedere alla corresponsione agli aventi diritto degli assegni familiari secondo le disposizioni della presente legge e di quelle del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, convertito con modifiche nella legge 25 ottobre 1938-XVI, n. 2233, del R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239, del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XVII, n. 2138, e delle rispettive norme di attuazione.