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LEGGE 29 giugno 1940, n. 876

Nuove norme circa la concessione dei prestiti matrimoniali. (040U0876)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-8-1940 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, per la concessione dei prestiti matrimoniali è prorogato di tre anni a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII.