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REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1940, n. 856

Norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra. (040U0856)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/1940.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 1940, n. 1518 (in G.U. 12/11/1940, n. 264).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-7-1940 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il primo comma dell'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, ricorrendo necessità per causa di guerra;
Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le disposizioni del presente decreto si applicano nei riguardi delle Amministrazioni militari, dei servizi speciali creati per la guerra e di ogni altro ente o servizio dello Stato, chiamato a disimpegnare, anche in parte, compiti e funzioni dipendenti o comunque connessi allo svolgimento della guerra.

Le Amministrazioni militari considerate nel presente decreto sono quelle del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica, della R. Guardia di Finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e di ogni altro Corpo armato che fosse necessario istituire o equiparare a quelli suindicati.

I servizi speciali creati per la guerra sono quelli previsti dalla legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415 e gli altri che siano dichiarati tali dal provvedimento che li istituisce.

Nei riguardi dei servizi o degli enti preesistenti, il Ministro delle finanze stabilirà, previa richiesta delle amministrazioni competenti, quali di essi debbano considerarsi come servizi di guerra perché aventi compiti o funzioni dipendenti o connesse, anche in parte, allo svolgimento della guerra, e ciò ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente decreto.