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REGIO DECRETO 10 giugno 1939, n. 2251

Estensione alla Libia delle disposizioni relative agli assegni familiari. (039U2251)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-7-1940 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, relativo all'ordinamento organico per l'Amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;
Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, contenente disposizioni per il perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1938-XVI, n. 2233;
Visto il R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239, contenente norme integrative per l'attuazione del predetto Regio decreto-legge;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Udito il parere della Consulta corporativa per il lavoro;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono estesi alla Libia, in quanto applicabili, limitatamente ai cittadini italiani metropolitani e agli stranieri equiparati e con le modificazioni stabilite nel presente decreto, il Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1938-XVI, n. 2233, e gli articoli da 1 a 44 e 60 del R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239, contenenti rispettivamente le norme sulla generalizzazione ed il perfezionamento degli assegni familiari e quelle integrative per la loro attuazione.