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LEGGE 9 maggio 1940, n. 370

Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. (040U0370)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/05/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-5-1940 al: 21-12-1955
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Art. 1



L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente è riservato ai prescelti ed ha luogo ad anzianità per le promozioni ai gradi di tenente, di capitano, di maggiore, di tenente colonnello e di colonnello ed a scelta per le promozioni ai gradi di generale di brigata o maggiore generale, di generale di divisione o tenente generale, di generale di corpo d'armata.

L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali secondo l'ordine in cui sono iscritti nel rispettivo ruolo di anzianità.

L'avanzamento a scelta ha luogo previa graduatoria di merito formata in base alle norme stabilite nella presente legge e nel regolamento.