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LEGGE 23 marzo 1940, n. 254

Modificazioni all'ordinamento forense. (040U0254)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/07/1947)
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Testo in vigore dal: 11-7-1947
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni a mezzo  delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Al R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578,  convertito  con
modificazioni nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 36, sono  apportate
le modificazioni seguenti: 
 
  1° La lettera d) dell'art. 14 e' sostituita dalla seguente: 
 
  «d) danno il parere sulla liquidazione degli  onorari  di  avvocato
nel caso preveduto  dall'art.  59  e  negli  altri  casi  in  cui  e'
richiesto a termini delle disposizioni vigenti». 
 
  2° Il secondo comma dell'art. 16 e' sostituito dal seguente: 
 
  «Il Direttorio del Sindacato fascista degli avvocati e  procuratori
procede al principio di ogni anno alla revisione degli albi  ed  alle
occorrenti variazioni, osservate per  le  cancellazioni  le  relative
norme. La cancellazione  e'  sempre  ordinata  qualora  la  revisione
accerti il difetto dei  titoli  e  requisiti  in  base  ai  quali  fu
disposta l'iscrizione, salvo che questa  non  sia  stata  eseguita  o
conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i
titoli o i requisiti predetti. 
 
  «E' iniziato il procedimento disciplinare se dalla revisione  siano
emersi fatti che possono formarne oggetto». 
 
  3° Al primo comma dell'art. 17 e' aggiunto il numero: 
 
  «8) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista.  Tale  requisito
non e' richiesto per coloro che  alla  data  dell'entrata  in  vigore
della presente legge si trovino inscritti negli albi professionali». 
 
  4° L'art. 21 e' sostituito dal seguente: 
 
  «Il Ministro per la grazia e giustizia stabilisce volta  per  volta
se gli esami di procuratore debbano avere luogo presso  il  Ministero
di grazia e giustizia in Roma ovvero presso le Corti d'appello. 
 
  «Nel caso in cui gli esami  abbiano  luogo  in  Roma  il  tema  per
ciascuna prova scritta e'  dato  dalla  Commissione  esaminatrice  la
quale e' nominata dal Ministro per la grazia e giustizia o si compone
di: 
 
  «sei magistrati, di cui uno di grado non inferiore al  quarto,  che
la presiede, e cinque di grado non inferiore al sesto; 
 
  «tre professori di materie giuridiche presso  una  Universita'  del
Regno, di ruolo,  incaricati  o  liberi  docenti,  ovvero  presso  un
Istituto superiore, di ruolo od incaricati; 
 
  «sei avvocati designati  dal  Sindacato  nazionale  fascista  degli
avvocati o procuratori. 
 
  «Possono  essere  chiamati  a  fare  parte  della  Commissione  due
presidenti  e  tredici  membri  supplenti,  che  abbiano  i  medesimi
requisiti stabiliti per gli effettivi. 
 
  «I membri supplenti intervengono nella Commissione in  sostituzione
di qualsiasi membro effettivo. 
 
  «E' in facolta' del presidente di suddividere la Commissione in tre
Sottocommissioni, presieduta ciascuna dal magistrato piu' elevato  in
grado o di maggiore anzianita' e composta di un altro magistrato,  di
un professore e di due  avvocati.  Il  presidente  della  Commissione
ripartisce fra le  tre  Sottocommissioni  i  compiti  assegnati  alla
Commissione stessa per l'espletamento delle prove scritte ed orali». 
 
  5° L'art. 22 e' sostituito dal seguente: 
 
  «Nel caso in cui gli esami abbiano luogo presso le Corti d'appello,
i candidati di una o piu' Corti possono essere raggruppati nella sede
di altra Corte stabilita con decreto del Ministro  per  la  grazia  e
giustizia. 
 
  «In questo caso il tema, unico per ciascuna prova scritta, e'  dato
dal Ministro per la grazia e giustizia. 
 
  «Le Commissioni esaminatrici sono nominate dallo stesso Ministro, e
ciascuna e' composta di cinque membri: un magistrato  della  carriera
giudicante, di grado non inferiore al quinto,  che  la  presiede,  un
magistrato del pubblico ministero di grado non inferiore al sesto, un
professore di materie giuridiche presso una Universita' del Regno, di
ruolo,  incaricato  o  libero  docente,  ovvero  presso  un  Istituto
superiore, di ruolo  o  incaricato,  e  due  avvocati  designati  dal
Direttorio del Sindacato del  capoluogo  del  distretto  della  Corte
d'appello tra gli avvocati aventi una anzianita'  di  iscrizione  non
inferiore a cinque  anni  e  appartenenti  al  momento  della  nomina
all'albo del capoluogo medesimo. 
 
  «Possono  essere  chiamati  a  fare  parte  della  Commissione   un
presidente  e  quattro  membri  supplenti  che  abbiano  i   medesimi
requisiti stabiliti per gli effettivi. 
 
  «I supplenti intervengono  nella  commissione  in  sostituzione  di
qualsiasi membro effettivo». 
 
  6° Il quinto comma dell'art. 24 e' sostituito dal seguente: 
 
  «Il Direttorio deve deliberare entro tre mesi  dalla  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande. 
 
  «La deliberazione, unica per tutti i candidati, e' motivata  ed  e'
notificata in copia integrale entro quindici  giorni  all'interessato
ed al  procuratore  del  Re,  al  quale  sono  trasmessi  altresi'  i
documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il  procuratore
del Re riferisce con parere motivato al procuratore  generale  presso
la Corte d'appello. Questo ultimo e l'interessato possono presentare,
entro  venti  giorni  dalla  notificazione,  ricorso   al   Consiglio
superiore forense. Il  ricorso  del  pubblico  ministero  ha  effetto
sospensivo». 
 
  7° L'art. 25 e' sostituito dal seguente: 
 
  «Il procuratore iscritto nell'albo della circoscrizione  da  almeno
due anni puo' chiedere il trasferimento ad  altra  sede  nella  quale
intenda  fissare  la  residenza,  purche'  non   si   trovi   sospeso
dall'esercizio professionale o sottoposto a procedimento penale o per
l'applicazione di una misura di sicurezza. 
 
  «Il trasferimento non interrompe l'anzianita' di iscrizione. 
 
  «Il numero dei posti da attribuire annualmente per trasferimento in
ciascun albo non puo' superare il decimo di quelli messi  a  concorso
per lo stesso anno a termini dell'art. 19 e, qualora  il  numero  dei
posti messi a concorso sia inferiore a  dieci,  si  puo'  far  luogo,
nell'anno, ad un trasferimento. 
 
  «Le  domande  di  trasferimento  debbono   essere   presentate   al
Direttorio del Sindacato entro trenta giorni dalla pubblicazione  del
decreto che  fissa  il  numero  dei  posti  a  concorso.  Nella  loro
decisione si tiene  conto,  oltre  che  delle  benemerenze  militari,
politiche  e  demografiche  degli  aspiranti,  dell'appartenenza  per
origine  o  per  precedente  residenza  al  distretto   della   Corte
d'appello, dell'anzianita' professionale, dell'esito degli esami, dei
motivi di famiglia, nonche' della condizione di  orfano  di  avvocato
deceduto nel biennio, stabilita dall'art. 23, n. 3. 
 
  «Per la iscrizione in  seguito  a  trasferimento  si  applicano  le
disposizioni dell'art. 31». 
 
  8° Al primo comma dell'art. 26 sono aggiunte le lettere: 
 
  «d)  coloro  che,  avendo  conseguito  l'abilitazione  alla  libera
docenza e  la  definitiva  conferma,  abbiano  per  almeno  sei  anni
esercitato  l'incarico   dell'insegnamento   di   materia   attinente
all'esercizio professionale; 
 
  «e) coloro che per almeno dodici  anni  siano  stati  vice  pretori
onorari e per i quali i capi  della  Corte  d'appello  attestino  che
hanno dimostrato particolare capacita' e cultura nell'esercizio delle
funzioni». 
 
  9° Il quinto comma dell'art. 29 e' sostituito dal seguente: 
 
  «La Commissione esaminatrice e' nominata dal Ministro per la grazia
e giustizia, e si compone di: 
 
  «tre magistrati, di cui uno di grado non inferiore al  quarto,  che
la presiede, o due di grado non inferiore al quinto; 
 
  «un  professore  di  ruolo  di  materie   giuridiche   presso   una
Universita' del Regno; 
 
  «tre avvocati designati  dal  Direttorio  del  Sindacato  nazionale
degli avvocati e procuratori». 
 
  10° All'art. 30, lettera c) e' sostituita la seguente: 
 
  «c) gli ex prefetti del Regno con tre  anni  di  grado  ovvero  con
quindici anni di servizio nei ruoli di gruppo A  dell'Amministrazione
dell'interno». 
 
  11° Al primo comma dell'art. 30 sono aggiunte le lettere: 
 
  «e)  coloro  che,  avendo  conseguito  l'abilitazione  alla  libera
docenza e la  definitiva  conferma,  abbiano  per  almeno  otto  anni
esercitato  un  incarico  di  insegnamento.  La  libera   docenza   e
l'incarico  debbono  riguardare   materia   attinente   all'esercizio
professionale; 
 
  «f) coloro che per almeno quindici anni siano  stati  vice  pretori
onorari e per i quali sia  rilasciata  attestazione  dai  capi  della
Corte d'appello nei sensi di cui all'art. 26, lettera e)». 
 
  12° Il comma quinto dell'art. 31 e' sostituito dal seguente: 
 
  «La deliberazione e' motivata ed e' notificata in  copia  integrale
entro quindici giorni all'interessato ed al procuratore  del  Re,  al
quale sono trasmessi altresi' i documenti giustificativi.  Nei  dieci
giorni successivi il procuratore del Re riferisce con parere motivato
al procuratore generale presso la  Corte  d'appello.  Quest'ultimo  e
l'interessato  possono   presentare,   entro   venti   giorni   dalla
notificazione, ricorso al Consiglio superiore forense. Il ricorso del
pubblico ministero ha effetto sospensivo». 
 
  13° Al primo comma dell'art. 34 e' aggiunta la lettera: «d)  coloro
che, avendo  conseguito  l'abilitazione  alla  libera  docenza  e  la
definitiva conferma, abbiano  esercitato  per  almeno  otto  anni  un
incarico d'insegnamento.  La  libera  docenza  e  l'incarico  debbono
riguardare materia attinente all'esercizio professionale». 
 
  14° L'art. 36 e' sostituito dal seguente: 
 
  «Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta sorveglianza
sugli esami per la professione di avvocato e  di  procuratore  ed  ha
facolta' di annullarli quando siano avvenute irregolarita'. Egli puo'
intervenire in seno alle Commissioni esaminatrici, anche per mezzo di
un proprio rappresentante al quale  impartisce  le  disposizioni  che
debbono essere osservate per la disciplina e per lo svolgimento degli
esami». 
 
  15° Il secondo comma dell'art. 38 e' sostituito dai seguenti: 
 
  «La competenza a procedere  disciplinarmente  appartiene  tanto  al
Direttorio del Sindacato che ha  la  custodia  dell'albo  in  cui  il
professionista e' iscritto, quanto al Direttorio del Sindacato  nella
giurisdizione del quale e' avvenuto il fatto per cui si  procede;  ed
e' determinata, volta per volta, dalla prevenzione. Il Direttorio del
Sindacato che ha la custodia dell'albo nel quale il professionista e'
iscritto e' tenuto a dare esecuzione  alla  deliberazione  dell'altro
Direttorio. 
 
  «Il procedimento disciplinare e' iniziato di ufficio o su richiesta
del pubblico ministero presso la  Corte  d'appello  o  il  Tribunale,
ovvero su ricorso dell'interessato». 
 
  16° All'art. 44 sono aggiunti i commi seguenti: 
 
  «Le autorita' giudiziarie e le  altre  autorita'  competenti  danno
immediatamente avviso al pubblico ministero presso il Tribunale ed al
Direttorio del Sindacato che ha la  custodia  dell'albo,  in  cui  il
professionista e'  iscritto,  dei  provvedimenti  per  i  quali  sono
stabilite l'apertura del procedimento disciplinare  o  l'applicazione
della sospensione cautelare. 
 
  «Se il Direttorio del  Sindacato  non  ritiene  di  pronunciare  la
sospensione del professionista ammonito o  assegnato  al  confino  di
polizia o contro il quale sia  stato  emesso  mandato  od  ordine  di
comparizione o di accompagnamento, deve informarne senza  ritardo  il
pubblico ministero presso il Tribunale con rapporto motivato». 
 
  17° Il primo comma dell'art. 47 e' sostituito dal seguente: 
 
  «Il  professionista  radiato  dall'albo  puo'  esservi   reiscritto
purche' siano trascorsi  almeno  cinque  anni  dal  provvedimento  di
radiazione, e, se questa derivo'  da  condanna,  sia  intervenuta  la
riabilitazione. Il  termine  e'  di  sei  anni  e  sulla  domanda  di
reiscrizione e' competente a decidere  il  Direttorio  del  Sindacato
nazionale fascista, della categoria se la condanna fu pronunciata per
delitto commesso con abuso di prestazione dell'opera di avvocato o di
procuratore, ovvero per delitto contro la  pubblica  Amministrazione,
contro l'Amministrazione della giustizia, contro la fede  pubblica  o
contro il patrimonio. 
 
  «II termine rispettivo di cinque e di sei anni decorrera', nel caso
in  cui  il  professionista  sia  stato  sottoposto   a   sospensione
cautelare, dalla data della sospensione». 
                                                                ((2)) 
 
  18° Il primo comma dell'art. 50 e' sostituito dai seguenti: 
 
  «Le  decisioni  del  Direttorio  dei  Sindacato  nazionale  e   dei
Direttori dei Sindacati locali sono  notificate  in  copia  integrale
entro quindici giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso
il Tribunale, al quale sono comunicati contemporaneamente  anche  gli
atti del procedimento disciplinare. 
 
  «Il pubblico ministero presso il Tribunale  riferisce  entro  dieci
giorni con parere motivato al  pubblico  ministero  presso  la  Corte
d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono, entro  venti  giorni
dalla notificazione di cui al comma precedente, proporre  ricorso  al
Consiglio superiore forense». 
 
  19° La denominazione del titolo V e' mutata nella seguente: 
 
  «Del Consiglio superiore forense». 
 
  20° II primo comma dell'art. 52 e' sostituito dal seguente: 
 
  «Presso il  Ministero  di  grazia  e  giustizia  e'  costituito  il
Consiglio superiore forense». 
 
  21° All'art. 61 sono aggiunti i commi seguenti; 
 
  «Fermo il disposto degli articoli 4 e  7  del  R.  decreto-legge  7
agosto  1936-XIV,  n.  1531,  sul  procedimento  d'ingiunzione,   gli
avvocati possono chiedere il decreto di ingiunzione in confronto  dei
propri clienti anche all'autorita' giudiziaria  della  circoscrizione
per la quale e' costituito l'albo in cui sono iscritti, osservate  le
norme relative alla competenza per valore. 
 
  «Le convenzioni in contrario devono risultare da atto scritto». 
 
  22° L'art. 71 e' sostituito dal seguente: 
 
  «I procuratori laureati in giurisprudenza  ex  combattenti  possono
essere  iscritti  nell'albo  degli  avvocati  dopo  quattro  anni  di
esercizio professionale, ovvero essere ammessi agli esami di avvocato
dopo un anno di esercizio di procuratore. 
 
  «I procuratori ex combattenti iscritti nell'albo prima dell'entrata
in vigore della legge 22 dicembre 1932-XI, n.  1674,  possono  essere
iscritti  nell'albo  degli  avvocati  dopo  tre  anni  di   esercizio
professionale». 
 
  23° All'art. 96 e' aggiunto il comma seguente: 
 
  «La facolta' di patrocinare in materia penale dinanzi alle Corti di
appello e di assise  del  Regno,  accordata  ai  procuratori  di  cui
all'art. 68 della legge 25  marzo  1926-IV,  numero  453,  cessa  con
l'entrata in vigore della presente legge». 
 
  24° Il quarto comma dell'art. 97 e' sostituito dai seguente: 
 
  «L'ammissione agli esami di avvocato a norma del  precedente  comma
e' consentito fino al 31 dicembre 1942-XXI». 
 
  25° L'art. 100 e' sostituito dal seguente: 
 
  «Le norme relative alla determinazione degli onorari  di  avvocato,
attualmente vigenti, avranno efficacia fino alla  entrata  in  vigore
del nuovo Codice di procedura civile». 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 28 maggio 1947,  n.  597
ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Fermi  rimanendo  i  termini
stabiliti dall'art. 1, n. 17, della legge  23  marzo  1940,  n.  254,
sulla domanda di reiscrizione del professionista radiato dall'albo e'
competente in ogni caso a deliberare  il  Consiglio  dell'ordine  che
tiene l'albo per il quale e' domandata la reiscrizione".