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LEGGE 23 marzo 1940, n. 254

Modificazioni all'ordinamento forense. (040U0254)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/07/1947)
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Testo in vigore dal:  11-7-1947
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Art. 1



Al R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 36, sono apportate le modificazioni seguenti:

1° La lettera d) dell'art. 14 è sostituita dalla seguente:

«d) danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso preveduto dall'art. 59 e negli altri casi in cui è richiesto a termini delle disposizioni vigenti».

2° Il secondo comma dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

«Il Direttorio del Sindacato fascista degli avvocati e procuratori procede al principio di ogni anno alla revisione degli albi ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. La cancellazione è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti.

«È iniziato il procedimento disciplinare se dalla revisione siano emersi fatti che possono formarne oggetto».

3° Al primo comma dell'art. 17 è aggiunto il numero:

«8) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista. Tale requisito non è richiesto per coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trovino inscritti negli albi professionali».
4° L'art. 21 è sostituito dal seguente:

«Il Ministro per la grazia e giustizia stabilisce volta per volta se gli esami di procuratore debbano avere luogo presso il Ministero di grazia e giustizia in Roma ovvero presso le Corti d'appello.

«Nel caso in cui gli esami abbiano luogo in Roma il tema per ciascuna prova scritta è dato dalla Commissione esaminatrice la quale è nominata dal Ministro per la grazia e giustizia o si compone di:

«sei magistrati, di cui uno di grado non inferiore al quarto, che la presiede, e cinque di grado non inferiore al sesto;

«tre professori di materie giuridiche presso una Università del Regno, di ruolo, incaricati o liberi docenti, ovvero presso un Istituto superiore, di ruolo od incaricati;

«sei avvocati designati dal Sindacato nazionale fascista degli avvocati o procuratori.

«Possono essere chiamati a fare parte della Commissione due presidenti e tredici membri supplenti, che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

«I membri supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

«È in facoltà del presidente di suddividere la Commissione in tre Sottocommissioni, presieduta ciascuna dal magistrato più elevato in grado o di maggiore anzianità e composta di un altro magistrato, di un professore e di due avvocati. Il presidente della Commissione ripartisce fra le tre Sottocommissioni i compiti assegnati alla Commissione stessa per l'espletamento delle prove scritte ed orali».
5° L'art. 22 è sostituito dal seguente:

«Nel caso in cui gli esami abbiano luogo presso le Corti d'appello, i candidati di una o più Corti possono essere raggruppati nella sede di altra Corte stabilita con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

«In questo caso il tema, unico per ciascuna prova scritta, è dato dal Ministro per la grazia e giustizia.

«Le Commissioni esaminatrici sono nominate dallo stesso Ministro, e ciascuna è composta di cinque membri: un magistrato della carriera giudicante, di grado non inferiore al quinto, che la presiede, un magistrato del pubblico ministero di grado non inferiore al sesto, un professore di materie giuridiche presso una Università del Regno, di ruolo, incaricato o libero docente, ovvero presso un Istituto superiore, di ruolo o incaricato, e due avvocati designati dal Direttorio del Sindacato del capoluogo del distretto della Corte d'appello tra gli avvocati aventi una anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni e appartenenti al momento della nomina all'albo del capoluogo medesimo.

«Possono essere chiamati a fare parte della Commissione un presidente e quattro membri supplenti che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

«I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo».

6° Il quinto comma dell'art. 24 è sostituito dal seguente:

«Il Direttorio deve deliberare entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

«La deliberazione, unica per tutti i candidati, è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al procuratore del Re, al quale sono trasmessi altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore del Re riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la Corte d'appello. Questo ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio superiore forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo».

7° L'art. 25 è sostituito dal seguente:

«Il procuratore iscritto nell'albo della circoscrizione da almeno due anni può chiedere il trasferimento ad altra sede nella quale intenda fissare la residenza, purché non si trovi sospeso dall'esercizio professionale o sottoposto a procedimento penale o per l'applicazione di una misura di sicurezza.

«Il trasferimento non interrompe l'anzianità di iscrizione.

«Il numero dei posti da attribuire annualmente per trasferimento in ciascun albo non può superare il decimo di quelli messi a concorso per lo stesso anno a termini dell'art. 19 e, qualora il numero dei posti messi a concorso sia inferiore a dieci, si può far luogo, nell'anno, ad un trasferimento.

«Le domande di trasferimento debbono essere presentate al Direttorio del Sindacato entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto che fissa il numero dei posti a concorso. Nella loro decisione si tiene conto, oltre che delle benemerenze militari, politiche e demografiche degli aspiranti, dell'appartenenza per origine o per precedente residenza al distretto della Corte d'appello, dell'anzianità professionale, dell'esito degli esami, dei motivi di famiglia, nonché della condizione di orfano di avvocato deceduto nel biennio, stabilita dall'art. 23, n. 3.

«Per la iscrizione in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'art. 31».

8° Al primo comma dell'art. 26 sono aggiunte le lettere:

«d) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno sei anni esercitato l'incarico dell'insegnamento di materia attinente all'esercizio professionale;

«e) coloro che per almeno dodici anni siano stati vice pretori onorari e per i quali i capi della Corte d'appello attestino che hanno dimostrato particolare capacità e cultura nell'esercizio delle funzioni».

9° Il quinto comma dell'art. 29 è sostituito dal seguente:

«La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la grazia e giustizia, e si compone di:

«tre magistrati, di cui uno di grado non inferiore al quarto, che la presiede, o due di grado non inferiore al quinto;

«un professore di ruolo di materie giuridiche presso una Università del Regno;

«tre avvocati designati dal Direttorio del Sindacato nazionale degli avvocati e procuratori».

10° All'art. 30, lettera c) è sostituita la seguente:

«c) gli ex prefetti del Regno con tre anni di grado ovvero con quindici anni di servizio nei ruoli di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno».

11° Al primo comma dell'art. 30 sono aggiunte le lettere:

«e) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno otto anni esercitato un incarico di insegnamento. La libera docenza e l'incarico debbono riguardare materia attinente all'esercizio professionale;

«f) coloro che per almeno quindici anni siano stati vice pretori onorari e per i quali sia rilasciata attestazione dai capi della Corte d'appello nei sensi di cui all'art. 26, lettera e)».

12° Il comma quinto dell'art. 31 è sostituito dal seguente:

«La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al procuratore del Re, al quale sono trasmessi altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore del Re riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la Corte d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio superiore forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo».

13° Al primo comma dell'art. 34 è aggiunta la lettera: «d) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico d'insegnamento. La libera docenza e l'incarico debbono riguardare materia attinente all'esercizio professionale».

14° L'art. 36 è sostituito dal seguente:

«Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami per la professione di avvocato e di procuratore ed ha facoltà di annullarli quando siano avvenute irregolarità. Egli può intervenire in seno alle Commissioni esaminatrici, anche per mezzo di un proprio rappresentante al quale impartisce le disposizioni che debbono essere osservate per la disciplina e per lo svolgimento degli esami».

15° Il secondo comma dell'art. 38 è sostituito dai seguenti:

«La competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Direttorio del Sindacato che ha la custodia dell'albo in cui il professionista è iscritto, quanto al Direttorio del Sindacato nella giurisdizione del quale è avvenuto il fatto per cui si procede; ed è determinata, volta per volta, dalla prevenzione. Il Direttorio del Sindacato che ha la custodia dell'albo nel quale il professionista è iscritto è tenuto a dare esecuzione alla deliberazione dell'altro Direttorio.

«Il procedimento disciplinare è iniziato di ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso la Corte d'appello o il Tribunale, ovvero su ricorso dell'interessato».

16° All'art. 44 sono aggiunti i commi seguenti:

«Le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti danno immediatamente avviso al pubblico ministero presso il Tribunale ed al Direttorio del Sindacato che ha la custodia dell'albo, in cui il professionista è iscritto, dei provvedimenti per i quali sono stabilite l'apertura del procedimento disciplinare o l'applicazione della sospensione cautelare.

«Se il Direttorio del Sindacato non ritiene di pronunciare la sospensione del professionista ammonito o assegnato al confino di polizia o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, deve informarne senza ritardo il pubblico ministero presso il Tribunale con rapporto motivato».

17° Il primo comma dell'art. 47 è sostituito dal seguente:

«Il professionista radiato dall'albo può esservi reiscritto purché siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione, e, se questa derivò da condanna, sia intervenuta la riabilitazione. Il termine è di sei anni e sulla domanda di reiscrizione è competente a decidere il Direttorio del Sindacato nazionale fascista, della categoria se la condanna fu pronunciata per delitto commesso con abuso di prestazione dell'opera di avvocato o di procuratore, ovvero per delitto contro la pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica o contro il patrimonio.

«II termine rispettivo di cinque e di sei anni decorrerà, nel caso in cui il professionista sia stato sottoposto a sospensione cautelare, dalla data della sospensione».
((2))


18° Il primo comma dell'art. 50 è sostituito dai seguenti:

«Le decisioni del Direttorio dei Sindacato nazionale e dei Direttori dei Sindacati locali sono notificate in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il Tribunale, al quale sono comunicati contemporaneamente anche gli atti del procedimento disciplinare.

«Il pubblico ministero presso il Tribunale riferisce entro dieci giorni con parere motivato al pubblico ministero presso la Corte d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono, entro venti giorni dalla notificazione di cui al comma precedente, proporre ricorso al Consiglio superiore forense».

19° La denominazione del titolo V è mutata nella seguente:

«Del Consiglio superiore forense».

20° II primo comma dell'art. 52 è sostituito dal seguente:

«Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituito il Consiglio superiore forense».

21° All'art. 61 sono aggiunti i commi seguenti;

«Fermo il disposto degli articoli 4 e 7 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1531, sul procedimento d'ingiunzione, gli avvocati possono chiedere il decreto di ingiunzione in confronto dei propri clienti anche all'autorità giudiziaria della circoscrizione per la quale è costituito l'albo in cui sono iscritti, osservate le norme relative alla competenza per valore.

«Le convenzioni in contrario devono risultare da atto scritto».

22° L'art. 71 è sostituito dal seguente:

«I procuratori laureati in giurisprudenza ex combattenti possono essere iscritti nell'albo degli avvocati dopo quattro anni di esercizio professionale, ovvero essere ammessi agli esami di avvocato dopo un anno di esercizio di procuratore.

«I procuratori ex combattenti iscritti nell'albo prima dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1674, possono essere iscritti nell'albo degli avvocati dopo tre anni di esercizio professionale».

23° All'art. 96 è aggiunto il comma seguente:

«La facoltà di patrocinare in materia penale dinanzi alle Corti di appello e di assise del Regno, accordata ai procuratori di cui all'art. 68 della legge 25 marzo 1926-IV, numero 453, cessa con l'entrata in vigore della presente legge».

24° Il quarto comma dell'art. 97 è sostituito dai seguente:

«L'ammissione agli esami di avvocato a norma del precedente comma è consentito fino al 31 dicembre 1942-XXI».

25° L'art. 100 è sostituito dal seguente:

«Le norme relative alla determinazione degli onorari di avvocato, attualmente vigenti, avranno efficacia fino alla entrata in vigore del nuovo Codice di procedura civile».

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 28 maggio 1947, n. 597 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Fermi rimanendo i termini stabiliti dall'art. 1, n. 17, della legge 23 marzo 1940, n. 254, sulla domanda di reiscrizione del professionista radiato dall'albo è competente in ogni caso a deliberare il Consiglio dell'ordine che tiene l'albo per il quale è domandata la reiscrizione".