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LEGGE 28 settembre 1939, n. 1822

Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata. (039U1822)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/01/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 2-1-1940
al: 13-9-1955
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue; 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono soggetti a concessione governativa tutti  i  servizi  pubblici
automobilistici  per   viaggiatori,   bagagli   e   pacchi   agricoli
(autolinee)  di  qualunque  natura  e  durata  che  si  effettuino  a
itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario. 
 
  Tali concessioni vengono accordate a ditte di comprovata  idoneita'
morale,   tecnica   e    finanziaria    che    risultino    associate
all'organizzazione sindacale competente. 
 
  I concessionari hanno l'obbligo di trasportare gli effetti  postali
su richiesta dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.