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LEGGE 28 settembre 1939, n. 1822

Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata. (039U1822)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/01/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  2-1-1940 al: 13-9-1955
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Art. 1



Sono soggetti a concessione governativa tutti i servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino a itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario.

Tali concessioni vengono accordate a ditte di comprovata idoneità morale, tecnica e finanziaria che risultino associate all'organizzazione sindacale competente.

I concessionari hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali su richiesta dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.