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REGIO DECRETO 26 ottobre 1939, n. 1734

Modificazioni allo statuto della Regia università di Roma. (039U1734)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/12/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  17-12-1939 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto lo statuto della Regia università di Roma, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2319, e modificato con il R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2819, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e successivi;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale:
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della Regia università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art.

34. - Agl'insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di «economia montana e forestale». 45 - Fra gl'istituti annessi alla Facoltà di lettere e filosofia è aggiunto «l'istituto bizantino».

Art. 1

Art. 195. - È sostituito dal seguente: «Il corso della Scuola di filologia moderna ha la durata di due anni.

«Gli insegnamenti costitutivi della Scuola sono i seguenti:

1. Letteratura italiana;

2. Storia della lingua italiana;

3. Filologia romanza;

4. Lingua e letteratura francese;

5. Lingua e letteratura spagnola;

6. Lingua o letteratura inglese;

7. Lingua e letteratura tedesca;

8. Lingua e letteratura polacca;

9. Lingua e letteratura neo-greca;

10. Lingua e letteratura ungherese;

11. Lingua e letteratura romena;

12. Lingua e letteratura bulgara;

13. Filologia slava;

14. Lingua e letteratura portoghese;

15. Lingue e letterature scandinave;

16. Storia delle tradizioni popolari.

«Nella Scuola potranno inoltre: essere impartiti i seguenti insegnamenti:

1. Storia della critica e della storiografia letteraria moderna;

2. Storia delle lingue germaniche;

3. Storia delle lingue anglosassoni;

4. Critica dei testi».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato, a San Rossore, addì 26 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1939-XVIII

Atti del Governo, registro 415, foglio 106. - MANCINI