LEGGE 28 luglio 1939, n. 1436

Riordinamento dell'Ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza per i dipendenti da enti parastatali ed assimilati. (039U1436)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 1-7-1939
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'Ente  nazionale  fascista  di  previdenza  ed  assistenza  per  i
dipendenti dagli Enti  parastatali  ed  assimilati,  eretto  in  ente
morale con R.  decreto  8  novembre  1928-VII,  n.  2645,  assume  la
denominazione  di  «Ente  nazionale  fascista  di  previdenza  per  i
dipendenti da enti di diritto pubblico» ed e' regolato dalla presente
legge. 
 
  L'Ente personalita' giuridica e gestione autonoma, ha la sede e  il
domicilio legale in Roma, svolge la sua attivita' nel  Regno  e  puo'
esercitarla anche nelle Colonie e nei Possedimenti  italiani,  previa
autorizzazione dei Ministri competenti.