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LEGGE 28 luglio 1939, n. 1436

Riordinamento dell'Ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza per i dipendenti da enti parastatali ed assimilati. (039U1436)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-7-1939 al: 21-12-2008
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Art. 1



L'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti dagli Enti parastatali ed assimilati, eretto in ente morale con R. decreto 8 novembre 1928-VII, n. 2645, assume la denominazione di «Ente nazionale fascista di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico» ed è regolato dalla presente legge.

L'Ente personalità giuridica e gestione autonoma, ha la sede e il domicilio legale in Roma, svolge la sua attività nel Regno e può esercitarla anche nelle Colonie e nei Possedimenti italiani, previa autorizzazione dei Ministri competenti.