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REGIO DECRETO 25 maggio 1939, n. 1279

Attuazione della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno. (039U1279)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/09/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal: 23-9-1939
al: 31-12-1993
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto l'art. 35 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745: 
 
  Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV,  n.  375,  modificato
con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636; 
 
  Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Veduta la deliberazione in data 15 dicembre 1938-XVII del  Comitato
dei Ministri per la  difesa  del  risparmio  e  per  l'esercizio  del
credito; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo,  Presidente
del Comitato dei Ministri anzidetto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I Corpi morali e le Associazioni di persone, che si  propongono  di
istituire, ai sensi della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, un  Monte
di credito su pegno di  2ª  categoria,  debbono  presentare  domanda,
corredata  dai  documenti  specificati   negli   articoli   seguenti,
all'Ispettorato per la difesa del risparmio  e  per  l'esercizio  del
credito. Questo organo e' indicato in appresso con  la  denominazione
di « Ispettorato ».