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REGIO DECRETO 25 maggio 1939, n. 1279

Attuazione della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno. (039U1279)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/09/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  23-9-1939 al: 31-12-1993
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto l'art. 35 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745:
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Veduta la deliberazione in data 15 dicembre 1938-XVII del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri anzidetto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I Corpi morali e le Associazioni di persone, che si propongono di istituire, ai sensi della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, un Monte di credito su pegno di 2ª categoria, debbono presentare domanda, corredata dai documenti specificati negli articoli seguenti, all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. Questo organo è indicato in appresso con la denominazione di « Ispettorato ».