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LEGGE 16 giugno 1939, n. 1112

Estensione ai pubblici esercizi delle prescrizioni sanitarie esistenti per gli alberghi. (039U1112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 26-8-1939
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Le disposizioni degli articoli 231 e  232  del  testo  unico  leggi
sanitarie approvate con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265,  sono
estese alle  pensioni,  alle  locande,  agli  alberghi  diurni,  agli
affittacamere, ai  ristoratori,  alle  trattorie,  alle  mescite,  ai
caffe', alle osterie. 
 
  Con decreto Reale sara' provveduto alla revisione  del  regolamento
approvato con R. decreto 24 maggio 1925-III, n. 1102. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1939-XVII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                     MUSSOLINI - ALFIERI - SOLMI - DI REVEL - LANTINI 
 
  Visto, il Guardasigilli: GRANDI